Cassazione Civile, Ordinanza n. 27770/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione di un'azienda di ristorazione. La cessionaria ha convenuto in giudizio la cedente chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento e il risarcimento dei danni, assumendo che l'azienda fosse priva di una canna fumaria conforme alla normativa e delle relative autorizzazioni, circostanza che avrebbe impedito o comunque reso più oneroso l'esercizio dell'attività di cottura dei cibi. Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando la risoluzione e condannando la cedente al risarcimento. La Corte d'appello ha confermato la risoluzione ma ha ridotto l'ammontare del danno. La cedente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ha contestato la gravità dell'inadempimento, sostenendo che l'azienda avesse comunque operato e che la mancanza o irregolarità della canna fumaria non fosse tale da giustificare la risoluzione; 2) ha dedotto che non si trattasse di inadempimento rilevante ai sensi delle norme invocate e che l'acquirente avesse visionato i locali; 3) ha sostenuto che il vizio non fosse occulto, che l'acquirente fosse consapevole dei lavori da eseguire e che mancassero denuncia tempestiva e presupposti per l'azione; 4) ha censurato l'accoglimento della risoluzione nonostante l'impossibilità di restituzione dell'azienda ormai smantellata; 5) ha invocato l'art. 1460 c.c., affermando che la cessionaria, avendo modificato l'impianto, non avrebbe potuto opporre l'inadempimento in modo conforme a buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che, nella cessione di azienda destinata alla ristorazione, l'assenza o l'irregolarità della canna fumaria integra un vizio incidenti sulle qualità essenziali del bene e può costituire grave inadempimento del cedente, perché incide sulla possibilità di avviare e svolgere l'attività cui l'azienda è preordinata. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, osservando che le doglianze miravano a una rivalutazione del merito e che alcune questioni non risultavano trattate nella sentenza impugnata o non erano state adeguatamente localizzate nei precedenti gradi di giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per qualificare l'oggetto della cessione d'azienda e la nozione di azienda come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa
richiamato quale base per la domanda di risoluzione per inadempimento
richiamato per valutare la non scarsa importanza dell'inadempimento
richiamato dalla ricorrente in tema di garanzia per vizi, ma le censure sono state respinte/inammissibili
richiamato in relazione agli effetti della risoluzione e alle restituzioni reciproche
richiamato in tema di effetti della risoluzione del contratto
richiamato dalla ricorrente per eccepire decadenza e prescrizione dell'azione
richiamato dalla ricorrente sull'eccezione di inadempimento e sulla necessità di un rifiuto conforme a buona fede
richiamato dalla Corte come parametro per qualificare il difetto delle qualità essenziali promesse e necessarie all'uso dell'azienda
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la Corte precisa che le censure prospettavano in realtà una rivalutazione del fatto, non una vera violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nella cessione di azienda destinata a una specifica attività commerciale, il cedente è tenuto a trasferire un complesso di beni idoneo, al momento del contratto, a consentire lo svolgimento dell'attività pattuita; l'assenza o l'irregolarità di un elemento funzionale essenziale può integrare un grave inadempimento.
- Ai fini della risoluzione per inadempimento, non è निर्णisivo che l'attività sia stata in concreto svolta per un certo periodo, se al momento della stipula mancavano le condizioni giuridiche e tecniche necessarie per l'esercizio regolare dell'impresa.
- Quando il bene/azienda è destinato alla ristorazione, la canna fumaria conforme alla normativa può costituire qualità essenziale del complesso ceduto, poiché la sua mancanza o irregolarità può impedire o ritardare l'avvio dell'attività e renderla economicamente più onerosa.
- Le doglianze che contestano la valutazione delle prove e l'apprezzamento delle circostanze di fatto compiuti dai giudici di merito non sono deducibili come violazione di legge in cassazione, se in realtà richiedono una nuova lettura del materiale probatorio.
- Per configurare un vizio del bene ceduto come occulto o per escludere la responsabilità del cedente, non basta allegare sopralluoghi o autorizzazioni generiche: occorre dimostrare in modo specifico che quelle verifiche riguardavano proprio il profilo contestato e che esso era effettivamente riconoscibile o escluso.
- Se una questione non risulta trattata nella sentenza impugnata e la parte non indica dove e quando l'abbia proposta nei precedenti gradi di giudizio, la censura è inammissibile.
- La riduzione o impossibilità di restituzione delle prestazioni conseguente a modifiche materiali del bene, se non specificamente devoluta e trattata nei gradi di merito, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
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