Cassazione Civile, Ordinanza n. 27089/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA impugnato dal contribuente. Nel corso del giudizio di appello l'atto fu annullato in autotutela, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Dopo una precedente cassazione, la CTR in sede di rinvio ribadì l'estinzione del giudizio ma condannò l'Agenzia alle spese dell'intero processo, ritenendo sussistente la soccombenza virtuale dell'Ufficio e liquidando però un importo complessivo di euro 3.000,00 per compensi. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, dell'art. 28, comma 2, d.m. 140/2012, dell'art. 4 d.m. 55/2014 e dell'art. 2233 c.c., perché la CTR, pur avendo riconosciuto la soccombenza virtuale dell'Agenzia e motivato sulla condanna alle spese, avrebbe liquidato compensi irrisori e inferiori ai parametri minimi senza adeguata motivazione. L'Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, articolando due censure: la prima per nullità della sentenza e del procedimento, lamentando contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 32 e 61 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. in relazione alla mancata compensazione delle spese nonostante l'errore originario del contribuente nella dichiarazione IVA; la seconda per violazione degli artt. 46, comma 1, e 15 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 82 e 88 c.p.c., sostenendo che la valutazione complessiva della lite avrebbe dovuto portare alla compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendolo inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una rivalutazione di merito sulla compensazione delle spese e, comunque, infondato perché la CTR aveva logicamente motivato sul colpevole ritardo con cui l'Ufficio aveva annullato l'atto, non essendo stato specificamente censurato l'accertamento secondo cui il contribuente aveva tempestivamente informato l'Amministrazione dell'errore. Ha invece accolto il ricorso principale del contribuente, ritenendo fondata la doglianza sulla liquidazione delle spese: la CTR aveva determinato i compensi per l'intero giudizio in un importo inferiore ai minimi tariffari applicabili al valore della lite, senza fornire alcuna motivazione idonea a giustificare lo scostamento dai parametri del d.m. n. 55/2014. La sentenza è stata quindi cassata in relazione a tale profilo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in euro 11.353,14 oltre rimborso forfetario, esborsi e accessori.
Norme richiamate
La compensazione delle spese nel processo tributario, anche in caso di cessazione della materia del contendere, può essere disposta solo all'esito di una valutazione complessiva della lite; non opera automaticamente per il solo fatto dell'estinzione del giudizio.
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo i criteri dell'art. 15 del medesimo decreto.
art. 28, comma 2, d.m. n. 140/2012
Richiamato per la liquidazione dei compensi relativi al primo grado secondo i parametri applicabili ratione temporis.
Il giudice deve liquidare i compensi entro i parametri ministeriali, potendo discostarsene solo con adeguata motivazione.
Richiamato a sostegno della censura sulla liquidazione dei compensi professionali non conforme ai parametri.
artt. 32 e 61 d.lgs. n. 546/1992
Invocati dall'Agenzia a sostegno della doglianza di nullità della sentenza e del procedimento, ma senza accoglimento.
Richiamato per dedurre un vizio motivazionale della sentenza impugnata, ritenuto insussistente.
Invocato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina del patrocinio e delle spese.
Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della pretesa di compensazione delle spese in ragione del comportamento processuale delle parti.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato il principio per cui il controllo di legittimità sulle spese non consente di sindacare la discrezionalità del giudice di merito, salvo violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
Costituisce il parametro tariffario applicabile alla liquidazione delle spese nei gradi interessati; lo scostamento dai minimi richiede motivazione.
Richiamato come aggiornamento del d.m. n. 55/2014 per il calcolo dei compensi del giudizio di legittimità.
Corte costituzionale n. 274 del 2005
Richiamata come precedente che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la compensazione automatica delle spese in ogni ipotesi di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il giudice deve compiere una valutazione complessiva della lite e motivare la scelta di compensare o porre le spese a carico di una parte.
- La valutazione sulla compensazione delle spese è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del controllo sulla violazione del principio che impedisce di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
- Nella liquidazione dei compensi professionali soggetti ai parametri ministeriali, il giudice deve collocarsi entro i valori minimi e massimi; un importo inferiore ai minimi richiede una specifica e congrua motivazione che renda controllabile lo scostamento.
- Se la causa non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito sulla regolazione delle spese e procedere direttamente alla loro quantificazione secondo i parametri applicabili ratione temporis.
- In tema di soccombenza virtuale, il comportamento dell'amministrazione che annulli tardivamente l'atto dopo che il contribuente abbia tempestivamente segnalato l'errore può giustificare la condanna alle spese, purché la valutazione del giudice sia logicamente coerente e sorretta da accertamenti specifici.
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