Cassazione Penale, Sentenza n. 24537/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma aveva confermato la condanna di due soggetti per bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla fallita M. J Ristorazione s.r.l., dichiarata fallita il 7 maggio 2014. Uno dei ricorrenti era indicato come amministratore unico formale dal 1 febbraio 2011 al 18 giugno 2013, l'altro come amministratore di fatto. Con il primo motivo si contestava, per il solo amministratore formale, la sussistenza del dolo: si sosteneva che egli fosse un mero prestanome, addetto in concreto a mansioni di aiuto-cuoco, privo di competenze gestorie e all'oscuro delle condotte distrattive poste in essere dal padre, amministratore di fatto. Con il secondo motivo si censurava, per l'amministratore di fatto, il mancato riqualificarsi del fatto in bancarotta semplice, assumendo che la cessione dell'azienda fosse, al più, una operazione imprudente e non fraudolenta. Con il terzo motivo si impugnava, sempre per l'amministratore di fatto, il riconoscimento della recidiva specifica e infraquinquennale, lamentando l'assenza di una motivazione concreta sulla pericolosità, oltre il mero richiamo al precedente penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto generico il primo motivo perché non si confrontava con gli specifici dati valorizzati dai giudici di merito, i quali avevano desunto la consapevolezza dell'amministratore formale da una sua diretta ingerenza nelle operazioni distrattive, nella cessione d'azienda e nel prelevamento di oltre metà del prezzo, oltre che dalla sua consapevole accettazione del ruolo di prestanome nell'ambito di un disegno fraudolento ideato dall'amministratore di fatto. Ha giudicato aspecifico il secondo motivo, perché non si misurava con gli indici di fraudolenza indicati nella sentenza impugnata e si limitava a una contestazione assertiva della responsabilità e della mancata riqualificazione in bancarotta semplice. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la motivazione sulla recidiva poteva desumersi anche implicitamente dal richiamo alla precedente condanna per bancarotta fraudolenta e dalla ripetizione della medesima condotta nel quinquennio. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo"
L'amministratore di diritto può rispondere dei reati fallimentari anche in forma omissiva, quando ometta di impedire le condotte distrattive poste in essere dall'amministratore di fatto, avendo un obbligo giuridico di vigilanza e intervento.
La norma è richiamata quale fonte degli obblighi di vigilanza e di attivazione dell'amministratore rispetto agli atti pregiudizievoli per la società.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
È citato solo per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso nei limiti consentiti.
Non citato.
Massime di principio
- L'amministratore di diritto, anche se investito solo formalmente, può concorrere nella bancarotta fraudolenta distrattiva quando, violando gli obblighi di vigilanza e di attivazione, consenta all'amministratore di fatto di realizzare le condotte illecite.
- La responsabilità dell'amministratore formale non può essere affermata per mera presunzione derivante dalla sola accettazione della carica: la consapevolezza del disegno distrattivo deve emergere da dati probatori specifici e da una motivazione puntuale.
- Nel caso di amministratore di facciata, il dolo può essere desunto da elementi concreti quali la diretta ingerenza nelle operazioni spoliative, la partecipazione alla cessione dell'azienda e la gestione del prezzo ricavato.
- La censura di riqualificazione da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice è inammissibile quando non si confronti con gli specifici indici di fraudolenza valorizzati dalla sentenza impugnata.
- La recidiva facoltativa richiede una motivazione sulla pericolosità concreta, ma tale motivazione può anche risultare implicitamente dal complesso della decisione, specie se il giudice richiami un precedente specifico ravvicinato e la ripetizione della stessa condotta nel quinquennio.
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