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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34656/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Il ricorrente aveva insinuato al passivo un credito per compensi professionali maturati per l'attività svolta quale presidente del collegio sindacale di una società, in parte in privilegio e in parte in chirografo. Il giudice delegato aveva escluso il credito, accogliendo l'eccezione di inadempimento della curatela; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto. La controversia riguardava in particolare la parte di compenso non prescritta relativa agli esercizi 2014 e 2015: secondo il tribunale, i sindaci avevano tenuto una condotta omissiva nel non attivarsi contro la persistente inerzia degli amministratori nella riscossione di un ingente credito della società verso un conduttore, credito che costituiva una rilevante fonte di finanziamento. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della motivazione per contraddittorietà e illogicità, sostenendo che il tribunale avesse prima affermato la necessaria valutazione annuale dell'adempimento dei sindaci e poi negato il compenso per il 2014-2015 valorizzando inadempimenti riferiti ad annualità precedenti; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1460 e 2403 c.c., lamentando che il diniego del compenso fosse fondato su inadempimenti estranei alle annualità retribuite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il decreto impugnato era coerente: pur richiamando il principio della valutazione annuale degli inadempimenti dei sindaci ai fini del compenso, il tribunale aveva accertato che la mancata attivazione dei sindaci di fronte all'inerzia degli amministratori si era protratta anche negli esercizi 2014 e 2015, cioè proprio nel periodo non prescritto oggetto della domanda. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché sostanzialmente riproduttivo del primo e non confrontato con la reale ratio decidendi, che non si era limitata a fatti anteriori al 2014 ma aveva valorizzato una condotta omissiva continuativa. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui il riferimento all'unità annuale dell'inadempimento del sindaco non esclude che gli effetti pregiudizievoli della mala gestio degli amministratori possano protrarsi negli esercizi successivi, imponendo un dovere di contrasto agli organi di controllo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e agli ulteriori oneri di legge previsti in caso di rigetto.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    privilegio per la quota relativa al biennio

    richiamato per la collocazione privilegiata del credito professionale insinuato, ma la Corte non si pronuncia sul merito di tale qualificazione perché il credito viene escluso per inadempimento

  • art. 99 l. fall.

    decreto ex art. 99 l. fall.

    norma del procedimento di opposizione allo stato passivo, nel quale è stato emesso il decreto poi impugnato

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per vizio di motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della decisione impugnata per vizio procedurale

  • art. 1460 c.c.

    richiamato quale base dell'eccezione di inadempimento opposta dalla curatela e del successivo giudizio di legittimità

  • art. 2403 c.c.

    norma sull'obbligo di vigilanza del collegio sindacale; il suo adempimento va valutato con riferimento al periodo in cui si chiede il compenso

  • art. 2406 c.c.

    citato dal tribunale come strumento di reazione dei sindaci di fronte a gravi irregolarità nella gestione

  • art. 2409 c.c.

    citato dal tribunale come rimedio giudiziale attivabile dai sindaci in presenza di gravi irregolarità gestorie

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo al compenso del sindaco o dell'organo di controllo, l'eventuale inadempimento può incidere sul diritto al compenso solo se riferibile all'annualità o al periodo per cui il compenso è richiesto; tuttavia, se la condotta omissiva ha natura continuativa e persiste anche negli esercizi oggetto della domanda, il compenso può essere negato per quel periodo.
  • La valutazione dell'adempimento del collegio sindacale non si esaurisce nella mera ricostruzione cronologica dell'insorgenza del problema gestorio: occorre verificare se, nel periodo considerato, l'organo di controllo abbia omesso di attivarsi in presenza di una perdurante inerzia degli amministratori e di una situazione pregiudizievole per la società.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le stesse censure già formulate sotto altro vizio senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'eccezione di inadempimento opposta al credito per compensi professionali, la condotta omissiva del professionista può essere valorizzata quando consista nella mancata attivazione degli strumenti di controllo e di reazione previsti dall'ordinamento, ove tali strumenti fossero dovuti in concreto.

Come è indicizzato

MaterieSindaci e revisoriAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiSocietarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaEccessiva onerosità sopravvenutaGiudicato

Testo integrale

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