Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17136/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito acceso nel 1997 e chiuso nel 2008. La società correntista, insieme a due garanti, aveva inizialmente contestato davanti al Tribunale di Cuneo l’addebito di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite e tassi superiori al legale, chiedendo la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e la ripetizione dell’indebito. In primo grado era stata ritenuta valida una scrittura privata dell’8 ottobre 2008, qualificata come transazione, con la quale le parti avevano concordato il debito della società e il credito residuo della banca dopo escussione di una garanzia reale. La Corte d’appello ha confermato tale ricostruzione. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, che la scrittura del 2008 non fosse una transazione ma un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., privo di autonoma forza costitutiva e comunque riferito a un rapporto sottostante nullo o inesistente; ha inoltre invocato il vizio motivazionale per mancata considerazione della consulenza tecnica. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 1972 c.c., sostenendo che la transazione sarebbe comunque nulla perché relativa a clausole e addebiti nulli per contrarietà a norme imperative e illiceità della causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, quanto al vizio motivazionale, non era superata la preclusione dell’art. 348-ter c.p.c. e, per il resto, mancava la specificità richiesta dall’art. 366 c.p.c., non essendo stato riprodotto né localizzato il contenuto essenziale della scrittura privata censurata. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché formulato in modo generico e sostanzialmente fattuale, senza una compiuta critica della ratio decidendi della sentenza impugnata; in particolare, la ricorrente non aveva adeguatamente censurato il rilievo della Corte d’appello secondo cui non era stata allegata e dimostrata l’essenzialità delle clausole asseritamente nulle, profilo necessario per sostenere la nullità integrale del contratto ai sensi dell’art. 1419 c.c. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1283 c.c.

    richiamato come norma invocata per contestare l’anatocismo nel rapporto di conto corrente

  • Delibera CICR 2000

    richiamata come parametro per la disciplina della capitalizzazione degli interessi nei conti correnti

  • art. 117 TUB

    richiamato per contestare spese e condizioni non pattuite nel contratto bancario

  • art. 2033 c.c.

    richiamato quale fondamento dell’azione di ripetizione dell’indebito

  • art. 1965 c.c.

    richiamato per sostenere che la scrittura del 2008 dovesse essere qualificata come transazione

  • art. 1988 c.c.

    richiamato per sostenere la qualificazione della scrittura come riconoscimento di debito

  • art. 1343 c.c.

    richiamato per dedurre la nullità per causa illecita degli addebiti e della scrittura

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità delle clausole e della scrittura per contrarietà a norme imperative

  • art. 1972 c.c.

    esaminato dalla Corte d’appello e richiamato in ricorso per sostenere la nullità della transazione relativa a un rapporto illecito o a clausole nulle

  • art. 1419 c.c.

    richiamato dalla Corte di cassazione come norma che sarebbe stata necessaria per censurare in modo adeguato il giudizio sulla nullità parziale e sull’essenzialità delle clausole

  • art. 348-ter c.p.c.

    applicato per escludere l’esame del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per affermare il difetto di specificità dei motivi di ricorso

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso, ma le censure sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel dispositivo, ma la Corte richiama in via sostanziale l’onere di allegare e dimostrare l’essenzialità delle clausole asseritamente nulle

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico: quando si censura l’interpretazione di una scrittura privata o di una consulenza tecnica, occorre riprodurne almeno il contenuto essenziale e indicarne la precisa localizzazione processuale, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile, in caso di cd. doppia conforme, se il ricorrente non indica e non dimostra che la decisione d’appello si fonda su fatti diversi da quelli posti a base della sentenza di primo grado.
  • La deduzione della violazione di legge non può risolversi in una mera rilettura del merito: il ricorrente deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e spiegare in che senso la norma sarebbe stata disapplicata o falsamente applicata.
  • Per sostenere la nullità integrale di un contratto a partire dalla nullità di singole clausole, è necessario allegare e dimostrare il carattere essenziale di quelle clausole rispetto all’economia del negozio; in mancanza, non è sufficiente invocare in via apodittica la nullità complessiva.
  • La qualificazione di una scrittura come transazione o come riconoscimento di debito dipende dal contenuto concreto dell’accordo e dall’esistenza di reciproche concessioni; tuttavia, in cassazione la contestazione di tale qualificazione deve essere formulata con rigorosa specificità e non mediante generiche affermazioni fattuali.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.