Cassazione Civile, Ordinanza n. 05339/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un'avvocata aveva ricevuto un avviso di addebito per contributi previdenziali relativi all'anno 2011. Aveva proposto opposizione sostenendo che il credito dell'ente fosse prescritto, perché il termine quinquennale doveva decorrere dalla scadenza del versamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il tribunale aveva accolto l'opposizione, ma in appello la decisione era stata riformata con riconoscimento della debenza dei contributi. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato violazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 3, comma 9, l. 335/1995, censurando la sentenza d'appello per avere fatto decorrere la prescrizione dalla presentazione della dichiarazione reddituale e per avere ritenuto tempestivo l'atto interruttivo dell'INPS del 4/08/2017; secondo la ricorrente, invece, la prescrizione si sarebbe consumata prima, il 7/07/2017.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata perché la Corte d'appello aveva erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi, invece che in quella di scadenza del pagamento dei contributi. Ha affermato che, in materia di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dal momento in cui i contributi dovevano essere versati; la dichiarazione fiscale è mera dichiarazione di scienza e non presupposto del credito contributivo. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La decorrenza della prescrizione va ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi previdenziali rileva la scadenza del pagamento dovuto, non la dichiarazione dei redditi.
Richiamato come norma sulla prescrizione dei contributi previdenziali, letta nel senso che il termine decorre dalla scadenza del versamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 55, r.d.l. n. 1827/1935
I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Richiamato solo per dare conto del deposito della memoria e della trattazione camerale.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- La dichiarazione dei redditi del professionista ha natura di mera dichiarazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo, sicché non può essere assunta come dies a quo della prescrizione.
- Quando il giudice di merito individua erroneamente il momento iniziale della prescrizione, la sentenza è cassabile per violazione di legge.
- Ai fini dell'accertamento della prescrizione contributiva occorre distinguere tra fatto costitutivo dell'obbligazione e momento di esigibilità del credito, poiché la decorrenza del termine prescrizionale segue quest'ultimo.
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