Cassazione Penale, Sentenza n. 35387/2026 del 05/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (detenuto)
La controversia
Il detenuto, ristretto presso la Casa circondariale di Viterbo in regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., aveva reclamato ai sensi dell’art. 35-bis Ord. pen. il limite mensile di spesa di 500 euro, inferiore a quello di 800 euro previsto per i detenuti in regime ordinario. Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo, con ordinanza del 3 luglio 2025, aveva accolto il reclamo; il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 5 marzo 2026, aveva rigettato il reclamo dell’Amministrazione penitenziaria, ritenendo ingiustificata la mancata estensione del limite più elevato, considerati il modesto incremento della disponibilità e i vincoli sugli acquisti. Il Ministro della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p., l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 41-bis Ord. pen. e vizi di motivazione, anche per travisamento. Ha sostenuto che il Tribunale avrebbe sostituito la propria valutazione a quella dell’Amministrazione e disapplicato le circolari senza evidenziarne criticità; che il limite differenziato attuava l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. c), Ord. pen. ed era giustificato dalla necessità di impedire ai detenuti sottoposti al regime speciale di acquistare beni in quantità o qualità idonee a consolidare prestigio o supremazia criminale; e che l’uniformazione dei limiti avrebbe potuto creare una disparità a danno dei detenuti ordinari. La Procura generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che una disciplina diversa per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis deve essere giustificata dalle specifiche esigenze del regime speciale, in una lettura costituzionalmente orientata, e non può fondarsi su una mera affermazione astratta di pericolo. La valutazione di merito secondo cui il limitato aumento della disponibilità economica, accessibile a tutti i detenuti e accompagnato dai vincoli sugli acquisti, non favoriva dinamiche di supremazia o accumulazione illecita è stata giudicata plausibile e giuridicamente corretta. Il ricorso, che riproponeva in modo sostanzialmente reiterativo e aspecifico le ragioni dell’Amministrazione, non ha confutato la motivazione dell’ordinanza impugnata. Nessuna condanna alle spese, in ragione della natura pubblica della parte ricorrente.
Norme richiamate
In particolare, continua la disposizione in esame, «il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno»; ciò al fine di evitare che i detenuti che possono vantare una posizione di maggiore forza economica già prima della detenzione, possano avvantaggiarsi sugli altri ristretti assumendo posizioni di «potere di fatto» legate alla disponibilità di più cospicue risorse.
La disciplina dei limiti al peculio e ai beni provenienti dall’esterno è funzionale a prevenire posizioni di potere di fatto tra detenuti derivanti dalla disparità economica.
Coerentemente con tale disciplina, l'art. 25 Ord. pen., nel disciplinare il cd. peculio dei detenuti e degli internati, consistente nella «parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi» dell'art. 4, «dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio», stabilisce, al terzo comma, che ogni regolamento di istituto deve disciplinare le modalità di deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto di dismissione degli istituti.
La norma rimette alla regolamentazione dell’istituto la disciplina del deposito e della quota di peculio disponibile per gli acquisti autorizzati e gli invii, nell’ambito della disciplina penitenziaria.
art. 57, comma 6, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Coerentemente con tale disciplina, l'art. 25 Ord. pen., nel disciplinare il cd. peculio dei detenuti e degli internati, consistente nella «parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi» dell'art. 4, «dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio», stabilisce, al terzo comma, che ogni regolamento di istituto deve disciplinare le modalità di deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto di dismissione degli istituti. Coerentemente con tale disciplina, l'art. 57, comma 6, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, dispone che «il DAP stabilisce, all'inizio di ciascun anno l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari e conviventi».
La determinazione annuale degli importi spendibili per acquisti e corrispondenza e di quelli inviabili ai familiari spetta al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
Ciò nondimeno deve ribadirsi che la previsione, per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., di una disciplina differente rispetto ai detenuti ordinari deve trovare giustificazione, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, nelle esigenze proprie del regime speciale, costituite dall'impedire il mantenimento di relazioni con il sodalizio criminale di riferimento e dalla riproduzione delle dinamiche proprie della criminalità organizzata, attraverso condotte di fidelizzazione, sottomissione, riaffermazione del proprio potere criminale.
Le restrizioni differenziate applicabili ai detenuti in regime speciale sono legittime se giustificate dalle finalità proprie dell’art. 41-bis, ossia impedire i collegamenti con il sodalizio e la riproduzione delle dinamiche criminali organizzate.
art. 14, commi 7, 8 e 9, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Dinamiche che, nondimeno, sono state ritenute non influenzabili, con apprezzamento in fatto da parte del Giudice di merito, attraverso un incremento comunque limitato della provvista economica utilizzabile e in concreto accessibile a tutti i detenuti, peraltro nel contesto di una cornice normativa che fa divieto di acquistare beni in quantità eccedenti il fabbisogno individuale e che, dunque, non consente forme di illecita accumulazione di generi acquistabili al cd. sopravvitto (si vedano, al riguardo, le disposizioni dell'art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, recante il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, e segnatamente dei commi 7, «gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo», 8 «i generi alimentari, ricevuti dall'esterno o acquistati, non devono eccedere in quantità il fabbisogno di una persona» e 9 «il detenuto o l'internato non può accumulare generi alimentari in quantità eccedente il suo fabbisogno settimanale»).
I limiti quantitativi agli oggetti personali e ai generi alimentari riducono la possibilità di accumulazione e sono rilevanti nel valutare se un incremento contenuto del peculio possa generare supremazia o dinamiche criminali.
Con ordinanza in data 3 luglio 2025 il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha accolto il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 35-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), da Nicola Raffaele Pianese, sottoposto nella Casa circondariale di Viterbo al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avente ad oggetto il limite di spesa mensile di 500,00 euro, fissato in misura inferiore a quello di 800,00 euro per i detenuti in regime ordinario.
La norma è indicata quale base del reclamo giurisdizionale del detenuto contro la disciplina del limite di spesa; la decisione di legittimità esamina il successivo ricorso dell’Amministrazione contro l’ordinanza resa in sede di reclamo.
art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.
Il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 41-bis Ord. pen. e il correlato vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento.
La disposizione è richiamata quale parametro processuale del motivo di ricorso per inosservanza o erronea applicazione della legge.
Il Ministro della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, propone ricorso per cassazione deducendo un unico, articolato motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La norma è richiamata per delimitare l’esposizione del motivo di ricorso ai contenuti necessari alla motivazione della decisione.
Massime di principio
- La disciplina differenziata del peculio o dei limiti di spesa per i detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis deve trovare giustificazione concreta nelle finalità proprie del regime, in una lettura costituzionalmente orientata; non basta invocare in astratto la pericolosità dei detenuti o il rischio di affermazione di supremazia criminale.
- Nel valutare se un limite di spesa più elevato possa favorire dinamiche di potere tra detenuti, il giudice può considerare l’entità effettiva dell’incremento, la concreta accessibilità delle somme e i vincoli normativi che impediscono acquisti o accumuli eccedenti il fabbisogno individuale.
- La valutazione di merito circa l’idoneità di un incremento limitato del peculio a incidere sulle dinamiche criminali è sindacabile in cassazione nei limiti propri del giudizio di legittimità; non è sufficiente contrapporvi una diversa valutazione amministrativa, riproponendo in modo generico le ragioni del provvedimento contestato.
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