Cassazione Penale, Sentenza n. 19741/2024 del 17/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p., avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva respinto tale istanza rilevando che la condanna era per reato integrante gli artt. 56 e 629 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.; il Tribunale ritenne che si trattasse di delitto rientrante nell'art. 4-bis ord. pen., il quale, per effetto dell'art. 59, comma 1, lett. d), L. 24/11/1981 n. 689, ostacola la sostituzione. Il ricorrente ha dedotto che si trattava di una fattispecie tentata e che le fattispecie tentate non rientrerebbero nella preclusione dell'art. 4-bis.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il rinvio operato dall'art. 59, comma 1, lett. d), L. n. 689/1981 all'art. 4-bis ord. pen. comprenda anche i delitti commessi nella forma del tentativo quando ricorra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; ha richiamato la giurisprudenza consolidata in tal senso e ha affermato il principio di diritto che l'esclusione dei tentativi non è estendibile all'aggravante 416-bis.1. Di conseguenza ha confermato la preclusione alla sostituzione della pena e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Legge 24 novembre 1981, n. 689 - art. 59, comma 1, lett. d)
la pena detentiva non può essere sostituita (...) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale
Il rinvio all'art. 4-bis opera come preclusione alla sostituzione della pena detentiva; tale rinvio deve essere letto comprendendo anche i delitti commessi nella forma del tentativo quando ricorra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.
Ordinamento penitenziario - art. 4-bis
Contiene il catalogo di delitti che, per scelta legislativa, sono ostativi all'accesso a benefici penitenziari; il richiamo a "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle relative associazioni" è interpretato dalla giurisprudenza anche in riferimento ai tentativi nelle ipotesi di aggravante 416-bis.1
Codice penale - art. 416-bis e art. 416-bis.1
L'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 (delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose) comporta l'inclusione del reato nell'ambito di applicazione dell'art. 4-bis anche quando il reato sia nella forma del tentativo
Disciplina il tentativo; la Corte ha osservato che, pur riconoscendo autonomia al tentativo in altri contesti, tale autonomia non esclude l'applicazione dell'art. 4-bis quando l'aggravante mafiosa è presente
Norma sostanziale del reato per cui è stato condannato il ricorrente (in relazione agli artt. 56 e all'aggravante 416-bis.1); la natura del reato, con l'aggravante, rientra nel catalogo ostativo dell'art. 4-bis
Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto la lett. d) all'art. 59 L. n. 689/1981; la Corte interpreta la modifica in continuità con la giurisprudenza che già includeva i tentativi nelle ipotesi di aggravante ex art. 416-bis.1
Codice di procedura penale - art. 616, comma 1
Prevede la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente soccombente; applicata dalla Corte
Massime di principio
- Se la condotta contestata è aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. (legata a condizioni o finalità mafiose), l'art. 4-bis ord. pen. opera come causa di preclusione all'accesso alle pene sostitutive anche quando il reato sia nella forma del tentativo.
- La giurisprudenza di legittimità interpreta il rinvio normativo all'art. 4-bis in modo estensivo rispetto ai tentativi quando ricorra l'aggravante mafiosa; pertanto la difesa non può basarsi automaticamente sull'essere in presenza di un tentativo per ottenere la sostituzione della pena.
- L'unica via ordinaria per superare la preclusione prevista dall'art. 59, comma 1, lett. d), è il riconoscimento della circostanza attenuante richiamata nella norma (art. 323-bis, secondo comma, c.p.), ove effettivamente applicabile.
- Strategia difensiva pratica: documentare l'assenza dell'elemento aggravante 416-bis.1 (cioè dimostrare che la condotta non si è avvalsa delle condizioni mafiose né mirava a agevolare l'associazione) oppure puntare al riconoscimento dell'attenuante che può rendere non applicabile la preclusione.
- Le modifiche legislative recenti (d.lgs. n. 150/2022) non hanno mutato l'orientamento interpretativo consolidato: i tribunali e la Cassazione continuano a ricomprendere i tentativi nella sfera di applicazione dell'art. 4-bis quando è presente l'aggravante mafiosa.
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