Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19741/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive previste dall'art. 20-bis c.p., avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva respinto tale istanza rilevando che la condanna era per reato integrante gli artt. 56 e 629 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.; il Tribunale ritenne che si trattasse di delitto rientrante nell'art. 4-bis ord. pen., il quale, per effetto dell'art. 59, comma 1, lett. d), L. 24/11/1981 n. 689, ostacola la sostituzione. Il ricorrente ha dedotto che si trattava di una fattispecie tentata e che le fattispecie tentate non rientrerebbero nella preclusione dell'art. 4-bis.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il rinvio operato dall'art. 59, comma 1, lett. d), L. n. 689/1981 all'art. 4-bis ord. pen. comprenda anche i delitti commessi nella forma del tentativo quando ricorra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; ha richiamato la giurisprudenza consolidata in tal senso e ha affermato il principio di diritto che l'esclusione dei tentativi non è estendibile all'aggravante 416-bis.1. Di conseguenza ha confermato la preclusione alla sostituzione della pena e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 - art. 59, comma 1, lett. d)

    la pena detentiva non può essere sostituita (...) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale

    Il rinvio all'art. 4-bis opera come preclusione alla sostituzione della pena detentiva; tale rinvio deve essere letto comprendendo anche i delitti commessi nella forma del tentativo quando ricorra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

  • Ordinamento penitenziario - art. 4-bis

    Contiene il catalogo di delitti che, per scelta legislativa, sono ostativi all'accesso a benefici penitenziari; il richiamo a "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle relative associazioni" è interpretato dalla giurisprudenza anche in riferimento ai tentativi nelle ipotesi di aggravante 416-bis.1

  • Codice penale - art. 416-bis e art. 416-bis.1

    L'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 (delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose) comporta l'inclusione del reato nell'ambito di applicazione dell'art. 4-bis anche quando il reato sia nella forma del tentativo

  • Codice penale - art. 56

    Disciplina il tentativo; la Corte ha osservato che, pur riconoscendo autonomia al tentativo in altri contesti, tale autonomia non esclude l'applicazione dell'art. 4-bis quando l'aggravante mafiosa è presente

  • Codice penale - art. 629

    Norma sostanziale del reato per cui è stato condannato il ricorrente (in relazione agli artt. 56 e all'aggravante 416-bis.1); la natura del reato, con l'aggravante, rientra nel catalogo ostativo dell'art. 4-bis

  • Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto la lett. d) all'art. 59 L. n. 689/1981; la Corte interpreta la modifica in continuità con la giurisprudenza che già includeva i tentativi nelle ipotesi di aggravante ex art. 416-bis.1

  • Codice di procedura penale - art. 616, comma 1

    Prevede la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente soccombente; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • Se la condotta contestata è aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. (legata a condizioni o finalità mafiose), l'art. 4-bis ord. pen. opera come causa di preclusione all'accesso alle pene sostitutive anche quando il reato sia nella forma del tentativo.
  • La giurisprudenza di legittimità interpreta il rinvio normativo all'art. 4-bis in modo estensivo rispetto ai tentativi quando ricorra l'aggravante mafiosa; pertanto la difesa non può basarsi automaticamente sull'essere in presenza di un tentativo per ottenere la sostituzione della pena.
  • L'unica via ordinaria per superare la preclusione prevista dall'art. 59, comma 1, lett. d), è il riconoscimento della circostanza attenuante richiamata nella norma (art. 323-bis, secondo comma, c.p.), ove effettivamente applicabile.
  • Strategia difensiva pratica: documentare l'assenza dell'elemento aggravante 416-bis.1 (cioè dimostrare che la condotta non si è avvalsa delle condizioni mafiose né mirava a agevolare l'associazione) oppure puntare al riconoscimento dell'attenuante che può rendere non applicabile la preclusione.
  • Le modifiche legislative recenti (d.lgs. n. 150/2022) non hanno mutato l'orientamento interpretativo consolidato: i tribunali e la Cassazione continuano a ricomprendere i tentativi nella sfera di applicazione dell'art. 4-bis quando è presente l'aggravante mafiosa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.