Cassazione Civile, Ordinanza n. 05873/2026 del 15/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per II.DD. relativo all'anno d'imposta 2011 nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, in esito a controlli scaturiti da un questionario non ritirato e a una ricostruzione induttiva del reddito per mancata esibizione della contabilità, assenza di dichiarazioni e di versamenti, nonché emissione di fatture per pubblicità/sponsorizzazione rilevanti ai fini della perdita del regime agevolativo ex L. 398/1991. L'ex legale rappresentante e associato ha impugnato l'atto deducendo, da un lato, l'illegittimità della notifica e dell'accertamento perché indirizzati a soggetto estinto dopo la cancellazione della partita IVA nel 2014, e, dall'altro, la mancanza di motivazione e di presupposti per la sua responsabilità solidale. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo estinta l'associazione per effetto della cessazione della partita IVA e negando la responsabilità solidale per difetto di prova di una sua concreta attività gestoria. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente sulla pretesa estinzione dell'ente e violazione degli artt. 38 e 2697 c.c. per avere escluso la responsabilità solidale del legale rappresentante senza applicare il principio secondo cui, nelle associazioni non riconosciute, risponde solidalmente chi ha agito in nome e per conto dell'ente, e in ambito tributario il solo fatto di rivestire la carica nel periodo d'imposta è sufficiente a fondare la responsabilità, salvo che il periodo di investitura non ricomprenda il debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente e censurabile nella parte in cui aveva fondato l'estinzione dell'associazione sulla sola cancellazione della partita IVA, confondendo la cessazione formale con la cessazione effettiva dell'attività. Ha inoltre cassato la decisione nella parte in cui aveva escluso la responsabilità solidale dell'ex legale rappresentante, ribadendo che, per i debiti tributari delle associazioni non riconosciute, la qualità di soggetto che ha agito in nome e per conto dell'ente e la carica rivestita nel periodo di riferimento sono sufficienti a radicare la responsabilità solidale ex art. 38 c.c., senza che l'Amministrazione debba provare ulteriori atti gestori specifici. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione per nuovo esame conformemente ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza d'appello deve contenere una motivazione non apparente; la sua mancanza o apparenza determina nullità denunciabile in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiesta una motivazione effettiva e non meramente assertiva della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
Nelle associazioni non riconosciute rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione; in ambito tributario tale responsabilità si estende ai debiti d'imposta del periodo di investitura del soggetto che ha effettivamente gestito l'ente.
L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa, ma, nel caso della responsabilità solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta per debiti tributari, la qualità rivestita nel periodo considerato è sufficiente a fondare la responsabilità nei limiti temporali della carica.
La cancellazione della partita IVA non è di per sé prova dell'estinzione del soggetto o della cessazione effettiva dell'attività.
art. 205 della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono prevedere la responsabilità solidale di un soggetto diverso dal debitore IVA; la scomparsa del debitore principale non elimina di per sé la responsabilità del coobbligato solidale.
Massime di principio
- La cessazione formale di una partita IVA, da sola, non è sufficiente a dimostrare l'estinzione del soggetto passivo né il venir meno della sua capacità giuridica o processuale, occorrendo verificare la cessazione effettiva dell'attività sulla base di elementi sostanziali.
- La motivazione è apparente quando si fonda su un sillogismo difettivo o su affermazioni meramente assertive che non si confrontano con il thema decidendum e con i presupposti giuridici rilevanti della controversia.
- Nelle associazioni non riconosciute, ai fini dei debiti tributari, risponde solidalmente il soggetto che, nel periodo d'imposta interessato, rivestiva la carica di rappresentante legale e, in quanto tale, era preposto alla gestione e agli adempimenti fiscali dell'ente; non è necessaria la prova di singoli atti gestori ulteriori.
- La responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non deriva da una responsabilità oggettiva ma dalla concreta posizione di chi agisce in nome e per conto dell'associazione, con limitazione alle obbligazioni sorte nel periodo di investitura.
- La sopravvenuta estinzione del debitore principale non fa venir meno, di per sé, l'azione del creditore nei confronti del coobbligato solidale, perché la solidarietà conserva intatta la garanzia patrimoniale del credito.
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