Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23511/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Un lavoratore, formalmente dipendente della società appaltatrice, aveva agito per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società committente, assumendo che l'appalto fosse in realtà irregolare e che vi fosse interposizione fittizia di manodopera. La domanda era stata rigettata in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che le mansioni svolte rientrassero nell'oggetto dell'appalto endoaziendale e che la committente si fosse limitata a un coordinamento organizzativo e al controllo finale del servizio, senza prova di una vera eterodirezione o di assenza di autonomia dell'appaltatore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione di legge per falsa applicazione della disciplina sull'intermediazione vietata e sugli appalti leciti, sostenendo che le prove avrebbero mostrato una ingerenza della committente nell'organizzazione, direzione e formazione dei dipendenti dell'appaltatore, nonché l'assenza di un'effettiva autonomia imprenditoriale e di rischio d'impresa dell'appaltatore; (ii) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la gestione del personale dell'appaltatore e il rischio di impresa, che sarebbe stato trascurato pur a fronte delle prove raccolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi già affermati in materia di appalto endoaziendale e interposizione illecita: il divieto opera quando l'appaltatore metta solo a disposizione prestazioni lavorative, senza una reale organizzazione autonoma della prestazione, senza assunzione di rischio economico e senza effettivo assoggettamento dei dipendenti al potere direttivo e di controllo. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano valorizzato elementi incompatibili con l'interposizione fittizia, e le censure del ricorrente miravano in realtà a rivalutare il merito e le prove, attività preclusa in sede di legittimità, salvo il ristretto ambito del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., che qui non ricorreva perché non era stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo ma si contestava solo la ponderazione complessiva delle risultanze istruttorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese nei confronti della controricorrente, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; non consente di censurare la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di riesaminare il giudizio di attendibilità o la ponderazione delle prove.

  • art. 1, L. n. 1369 del 1960

    richiamato come norma del divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.

  • artt. 29 e 20-28 d.lgs. n. 276 del 2003

    richiamati come disciplina degli appalti e del lavoro somministrato, da applicare per distinguere l'appalto lecito dall'interposizione vietata.

  • art. 27 d.lgs. n. 276 del 2003

    norma invocata per la costituzione del rapporto di lavoro in caso di somministrazione irregolare/interposizione fittizia.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, perché tale attività appartiene al merito.
  • In tema di appalti endoaziendali, l'interposizione illecita è configurabile solo se l'appaltatore non organizza realmente la prestazione, non assume un rischio d'impresa e si limita a fornire manodopera, mentre sono compatibili con un appalto lecito il coordinamento organizzativo del committente e il controllo finale dell'esecuzione.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo in caso di omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non ricorre quando la doglianza investe la complessiva lettura delle risultanze istruttorie o il convincimento del giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta, con motivazione coerente, l'autonomia gestionale dell'appaltatore e la mera funzione di coordinamento della committente, non è configurabile la somministrazione irregolare per interposizione fittizia di manodopera.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.