Cassazione Penale, Sentenza n. 31859/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in riforma del GIP, aveva condannato il Sigillo per più episodi di cessione di cocaina (capo A-F) commessi tra il 16/11/2020 e il 22/11/2020. La difesa ha dedotto: 1) violazione del principio ne bis in idem e dell'art. 649 c.p.p. per i fatti del 22/11/2020 già definiti con precedente giudicato; 2) in subordine, errore nel calcolo della pena e omessa applicazione della riduzione per il rito abbreviato, con contraddittorietà nella motivazione sul computo delle attenuanti e della continuazione
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che le condotte contestate nei diversi giorni costituiscono reati autonomi e che la sentenza di primo grado aveva già escluso il processo per il capo corrispondente al 22/11/2020 (art. 649 c.p.p.). Ha invece accolto il secondo motivo in via subordinata: ha rilevato incongruenze nel calcolo della pena e l'omissione applicativa della riduzione per il rito abbreviato sulla parte detentiva. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la corretta determinazione della pena. Ha dichiarato irrevocabile la decisione quanto alla affermazione di responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; il resto del ricorso è stato rigettato
Norme richiamate
Riferimento alla responsabilità per concorso di persone e alla disciplina delle circostanze rilevanti nella determinazione della pena nell'ambito della responsabilità penale concorrente
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (comma 1 e comma 5)
Disciplina delle fattispecie di traffico di stupefacenti; la Cassazione sottolinea che le condotte alternative previste dall'art. 73 possono configurare ipotesi autonome se realizzate in tempi diversi e che gli aumenti per continuazione vanno calcolati correttamente
Codice di procedura penale, art. 649
Norma che impedisce il procedimento per fatti già definiti con giudicato; la Corte ha ritenuto applicata correttamente nei confronti del capo relativo al 22/11/2020 ma non estendibile automaticamente ad altre condotte autonome avvenute in giorni diversi
Codice di procedura penale, art. 624
Articolo richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità penale dell'imputato
Massime di principio
- Il ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) opera solo quando si tratti degli stessi fatti già definiti; condotte simili poste in tempi diversi e con interlocutori o modalità diverse possono costituire reati autonomi
- Nelle cause per stupefacenti, l'acquisto finalizzato alla vendita e la successiva cessione posti in tempi diversi possono essere autonomi e procedibili separatamente
- La determinazione della pena deve essere matematicamente coerente: eventuali aumenti per continuazione e riduzioni per rito abbreviato devono essere applicati e documentati chiaramente sia per la determinazione della pena detentiva sia per la multa
- Se la Corte di merito commette errori o produce calcoli incongruenti nella quantificazione della pena la Cassazione può annullare limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo calcolo
- Quando un capo è stato già dichiarato non procedibile per giudicato, il giudice deve esplicitare quali atti sono esclusi dalla nuova azione penale e quali no, motivando la distinzione tra fatti autonomi e fatti identici
- La difesa può ottenere accoglimento parziale del ricorso anche se la condanna sostanziale è confermata, se emergono vizi nel calcolo della pena o omissioni nella applicazione delle riduzioni previste dalla legge
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