Cassazione Civile, Ordinanza n. 27734/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale per omesso pagamento di contributi consortili relativi a fondi agricoli inseriti nel perimetro di un consorzio di miglioramento fondiario. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della cartella, ma la decisione fu riformata in appello. Successivamente propose revocazione della sentenza di appello deducendo, da un lato, un preteso errore di fatto sulla inclusione dei terreni nel perimetro di contribuenza/consorziale e, dall'altro, un contrasto con un precedente giudicato che avrebbe già escluso l'assoggettabilità dei medesimi fondi al tributo per annualità precedenti. La Commissione tributaria di secondo grado dichiarò inammissibile la revocazione; contro tale decisione il contribuente ricorse per cassazione con due motivi: violazione delle norme sulla motivazione e dell'articolazione del perimetro consortile, e violazione delle norme sulla revocazione e sul giudicato esterno per non avere riconosciuto il contrasto con una precedente sentenza passata in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che non sussistesse un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché la questione dell'inclusione dei fondi nel perimetro consorziale e dell'obbligo contributivo anche in assenza di fruizione diretta del servizio era stata oggetto di discussione e di valutazione nel giudizio di merito, quindi al più poteva configurarsi un errore di diritto o un vizio motivazionale, non deducibile con revocazione. Ha inoltre escluso il contrasto di giudicati ex art. 395, n. 5, c.p.c. perché l'eccezione di giudicato esterno era stata già proposta nel giudizio conclusosi con la sentenza revocanda, sicché la censura non poteva essere qualificata come revocatoria ma, semmai, come vizio motivazionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. come parametro della censura di motivazione, ma la Corte esclude che la doglianza integri un errore revocatorio.
Usato dal ricorrente per lamentare insufficiente motivazione; la Corte osserva che la critica investe la valutazione del fatto, non la percezione materiale.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma di ricorso evocata per violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte distingue tali censure dall'errore revocatorio.
L'errore revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto decisivo, non già un errore di valutazione o di diritto.
Il contrasto di giudicati presuppone identità di soggetti e di oggetto fra i due giudizi; se il giudicato esterno è stato già dedotto nel processo definito dalla sentenza impugnata, la censura non è revocatoria ma motivazionale.
Richiamato in relazione all'autorità del giudicato esterno, ma la Corte rileva che, nel caso concreto, la questione era stata già prospettata nel giudizio di merito.
Fondamento della condanna del soccombente alle spese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
L. provinciale 3 aprile 2007, n. 9, artt. 25, 29 e 33
Distinzione tra perimetro di contribuenza dei consorzi di bonifica e perimetro consorziale dei consorzi di miglioramento fondiario; per questi ultimi rileva il perimetro consorziale e il piano di ripartizione delle spese.
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 3
Richiamato per il concetto di perimetro di contribuenza nei consorzi di bonifica, distinto dal perimetro consorziale dei consorzi di miglioramento fondiario.
L. 12 febbraio 1942, n. 183, art. 4
Richiamata a supporto della disciplina dei consorzi di miglioramento fondiario e dell'approvazione del perimetro consorziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo un errore di fatto percettivo, consistito nella falsa supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo risultante incontrovertibilmente dagli atti; non sono deducibili, invece, errori di valutazione delle prove, apprezzamenti del materiale istruttorio o errori di diritto.
- L'errore revocatorio è escluso quando il fatto asseritamente mal percepito abbia costituito un punto controverso del giudizio e sia stato oggetto di specifica decisione del giudice.
- Il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocazione richiede identità oggettiva e soggettiva tra le due controversie; se l'eccezione di giudicato esterno è stata già introdotta nel giudizio definito dalla sentenza impugnata, l'omessa o errata considerazione della stessa non integra di per sé revocazione, ma eventualmente vizio di motivazione.
- Per i consorzi di miglioramento fondiario, l'obbligo contributivo va correlato al perimetro consorziale e ai piani di ripartizione delle spese, non al perimetro di contribuenza previsto per i consorzi di bonifica.
- Il contributo consortile può essere dovuto anche dal proprietario che non usufruisca direttamente del servizio consortile, ove il presupposto impositivo sia individuato nel beneficio potenziale o nel vantaggio patrimoniale presunto sui fondi inseriti nel perimetro consorziale.
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