Cassazione Civile, Ordinanza n. 13689/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente, assunto dal 2005, veniva licenziato nel 2015 dagli amministratori giudiziari di una società in liquidazione per asserita perdurante e irreversibile crisi economico-finanziaria e insostenibilità del costo del personale. Il lavoratore impugnava il recesso sostenendone l'illegittimità e contestando, tra l'altro, la mancata applicazione della tutela reale e della tutela obbligatoria, nonché la mancata effettuazione del tentativo di conciliazione ex art. 7 l. n. 604/1966. Nei gradi di merito il ricorso veniva rigettato: la Corte d'appello riteneva sufficiente, ai fini del requisito dimensionale, una visura camerale storica e poneva a carico del lavoratore la prova contraria. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione delle norme sulla tutela reale e sull'onere della prova, lamentando che la visura camerale fosse stata valorizzata come prova del numero dei dipendenti e che l'onere di dimostrare il requisito dimensionale fosse stato illegittimamente invertito; 2) omessa o insufficiente motivazione sul punto decisivo del requisito dimensionale, oltre alla ritenuta giustificatezza del licenziamento; 3) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di tutela obbligatoria, connessa anche alla mancata comunicazione dei motivi e alla disciplina del tentativo di conciliazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla legittimità formale del licenziamento e alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo, ma ha accolto la censura sul requisito dimensionale. Ha affermato che il datore di lavoro deve provare, con scritture aziendali o idonei elementi probatori, l'inesistenza dei presupposti per la tutela reale; non è sufficiente una mera visura camerale storica, perché si tratta di documento sostanzialmente riproduttivo di dati dichiarati dal datore e non controllabili dal lavoratore. Ha quindi rilevato l'errore della Corte territoriale nell'avere attribuito valore di prova a un solo indizio e nell'avere invertito l'onere probatorio a carico del lavoratore. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà accertare, alla data del recesso, l'effettivo numero dei dipendenti e verificare se fosse necessario il tentativo di conciliazione prima del licenziamento, provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
La tutela reale presuppone l'insussistenza di fatti impeditivi, tra cui il superamento della soglia dimensionale, che devono essere provati dal datore di lavoro.
Il tentativo di conciliazione prima del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è necessario solo per i datori che superano la soglia dimensionale prevista dalla legge.
Richiamato in relazione alla tutela obbligatoria e alle conseguenze del licenziamento illegittimo.
Richiamato dal ricorrente in tema di forma e motivazione del licenziamento.
Richiamato dal ricorrente quale norma sul giustificato motivo oggettivo.
Richiamato in relazione alla ripartizione degli oneri probatori sul licenziamento.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato dal ricorrente per contestare il valore attribuito alla visura camerale.
Nel giudizio di merito è stata acquisita documentazione d'ufficio ai fini dell'accertamento dei fatti rilevanti.
Richiamato dal ricorrente in tema di prove e del loro uso nel giudizio del lavoro.
L'onere di provare i fatti impeditivi del diritto del lavoratore grava sul datore di lavoro.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della prova documentale.
Richiamato dal ricorrente in relazione al ragionamento presuntivo sulla consistenza aziendale.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa e del corretto riparto degli oneri probatori.
Usato in motivazione per spiegare che il debitore/datore può andare esente da responsabilità solo provando che l'inadempimento non gli è imputabile.
Norma richiamata per la decisione in camera di consiglio con ordinanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, il lavoratore deve provare l'esistenza del rapporto e l'illegittimità del recesso; il datore deve invece provare i fatti impeditivi, tra cui le dimensioni dell'impresa quando rilevino per l'applicazione della tutela reale o obbligatoria.
- La prova del numero dei dipendenti non può essere fondata, da sola, su una mera visura camerale storica o su una dichiarazione unilaterale del datore: occorrono elementi probatori idonei, anche pluralmente considerati, a dimostrare in modo attendibile la soglia dimensionale alla data del licenziamento.
- In presenza di una prova solo parziale o indiziaria sul requisito dimensionale, il giudice deve mantenere ferma la ripartizione dell'onere probatorio e può integrare l'istruttoria con i poteri officiosi, senza trasferire sul lavoratore l'onere di dimostrare circostanze che competono al datore.
- L'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione prima del licenziamento per giustificato motivo oggettivo dipende dal superamento della soglia occupazionale prevista dalla legge; pertanto, la corretta decisione sulla sua necessità presuppone un previo accertamento del requisito dimensionale alla data del recesso.
- La mera affermazione della crisi aziendale o della cessazione dell'attività non esonera il giudice dal verificare, con adeguato supporto probatorio, se il licenziamento sia assistito da un giustificato motivo oggettivo e se la tutela applicabile sia quella reale o soltanto obbligatoria.
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