Cassazione Civile, Ordinanza n. 11811/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava il diniego dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2006, respinta nei gradi di merito per difetto del requisito contributivo. Il lavoratore ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 102, 342, 345 e 346 c.p.c., degli artt. 2909 c.c. e 24 Cost., sostenendo che la corte territoriale aveva confermato il rigetto valorizzando un fatto nuovo, ossia la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2006, dedotta dall'ente solo in appello; inoltre rilevava che il primo giudice aveva invece accertato l'iscrizione negli elenchi, e che sul punto l'ente non aveva proposto appello incidentale. In sostanza, il ricorso contestava la possibilità per il giudice d'appello di riesaminare la questione del requisito contributivo alla luce di un fatto diverso e non oggetto di specifica impugnazione o di appello incidentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando viene impugnata la statuizione concernente un fatto costitutivo del diritto, si riapre la cognizione sull'intera questione relativa alla sussistenza del requisito, consentendo al giudice d'appello di riesaminare anche profili di fatto connessi e non separatamente censurati; pertanto, la deduzione in appello della cancellazione dagli elenchi non era preclusa. Ha inoltre precisato che il principio che richiede l'appello incidentale del convenuto vittorioso opera solo quando sia stata rigettata un'eccezione di merito (fatto impeditivo, modificativo o estintivo), non quando sia in discussione il medesimo fatto costitutivo del diritto azionato. Nulla è stato disposto sulle spese ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c.; è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 99, 100, 102, 342, 345 e 346 c.p.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere la preclusione in appello della deduzione di un fatto nuovo e la necessità di specifiche impugnazioni; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo riaperta la cognizione sull'intera questione del requisito contributivo
invocato dal ricorrente in relazione al giudicato interno; la Corte ha chiarito che il giudicato si forma sull'unità minima fatto-norma-effetto e che l'impugnazione del fatto costitutivo riapre la questione
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio
richiamato per escludere la statuizione sulle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Ai fini del giudicato interno, occorre avere riguardo all'unità minima di decisione composta dalla sequenza fatto-norma-effetto giuridico: l'impugnazione anche di uno solo degli elementi della sequenza riapre la cognizione sull'intera statuizione.
- Quando è contestato il fatto costitutivo del diritto azionato, il giudice d'appello può riesaminare la sussistenza del requisito anche sotto profili di fatto connessi che non siano stati autonomamente censurati nel gravame.
- La regola dell'appello incidentale del convenuto vittorioso opera solo se il giudice di primo grado abbia rigettato una vera eccezione di merito, cioè un fatto impeditivo, modificativo o estintivo; non si applica quando il primo giudice abbia negato il medesimo fatto costitutivo dedotto dall'attore.
- La deduzione in appello di circostanze di fatto funzionali a contestare il requisito costitutivo del diritto non incontra, di per sé, la preclusione dell'art. 345 c.p.c. se la questione di fondo è stata già devoluta con l'impugnazione principale.
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