Cassazione Civile, Ordinanza n. 24732/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore/istante)
La controversia
Un socio di una società dichiarata fallita nel 1988 aveva chiesto alla Corte d'appello l'equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata della procedura fallimentare, definita con decreto di chiusura del 6 giugno 2019. La domanda era stata inizialmente dichiarata inammissibile perché proposta oltre il termine semestrale; in opposizione la Corte d'appello aveva invece accolto la domanda e liquidato l'indennizzo, ritenendo che, per stabilire la definitività del decreto di chiusura non comunicato, dovesse applicarsi il termine lungo di un anno previsto dal testo previgente dell'art. 327 c.p.c. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 4 L. n. 89/2001, 119 l.fall. e 327 c.p.c. Sosteneva che il termine lungo applicabile fosse sì quello dell'art. 327 c.p.c., ma nella misura di sei mesi, perché la disciplina introdotta dalla L. n. 69/2009 si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 e, a suo avviso, per 'giudizio' dovrebbe intendersi il solo subprocedimento di chiusura del fallimento, iniziato dopo tale data, non l'intera procedura concorsuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, ai fini della domanda di equo indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare, il termine per proporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento non comunicato va calcolato considerando la data di apertura della procedura fallimentare, quale giudizio presupposto rispetto al quale si lamenta la durata irragionevole. Il reclamo ex art. 119 l.fall. e il procedimento di chiusura del fallimento sono procedimenti endofallimentari, incidentali rispetto alla procedura principale, e non autonomi; pertanto non si applica il termine semestrale introdotto dalla L. n. 69/2009 per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. È stato ribadito che, nel caso di specie, continua ad applicarsi il termine di un anno previsto dal previgente art. 327 c.p.c., oltre alla sospensione feriale. Il ricorso è stato quindi respinto. La Corte ha compensato integralmente le spese, rilevando che l'orientamento giurisprudenziale si è consolidato solo in pendenza del giudizio di legittimità, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Individua il termine di decadenza per proporre la domanda di equo indennizzo; nel caso concreto la decorrenza è collegata alla definitività del decreto di chiusura del fallimento non comunicato.
Viene richiamato come rimedio oppositorio avverso il decreto monocratico di inammissibilità della domanda Pinto.
Il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento integra una fase endofallimentare incidentale, non un giudizio autonomo.
In difetto di comunicazione del decreto di chiusura, il termine lungo per l'impugnazione si applica nella versione previgente, pari a un anno, perché la procedura fallimentare è anteriore alla riforma e il procedimento di chiusura segue la disciplina del procedimento principale.
La disciplina transitoria non fa applicare il termine semestrale al subprocedimento endofallimentare, dovendosi avere riguardo alla data di apertura della procedura fallimentare e non alla sola instaurazione della fase finale.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Consente la compensazione integrale delle spese per giusti motivi, ravvisati nel consolidamento della giurisprudenza in corso di causa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È esclusa la sua applicazione perché il processo è esente dal pagamento del contributo unificato.
Massime di principio
- Per stabilire il termine di impugnazione del decreto di chiusura del fallimento non comunicato, ai fini della domanda ex L. n. 89/2001, occorre guardare alla data di apertura della procedura fallimentare, che costituisce il giudizio presupposto rilevante per la valutazione della durata ragionevole.
- Il reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento è un procedimento endofallimentare e incidentale rispetto alla procedura concorsuale principale; non può essere trattato come giudizio autonomo ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria dell'art. 58 L. n. 69/2009.
- Quando alla procedura fallimentare non si applicano le riforme introdotte dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007, in mancanza di comunicazione del decreto di chiusura il termine lungo per reclamo resta quello di un anno previsto dal testo previgente dell'art. 327 c.p.c., oltre alla sospensione feriale.
- La qualificazione del procedimento come fase incidentale impedisce di applicare il principio tempus regit actum in modo svincolato dalla procedura principale.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal consolidarsi della giurisprudenza in corso di causa, specie quando la soluzione accolta dalla Corte di cassazione si sia affermata solo successivamente all'introduzione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24702/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24703/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24704/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24705/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24706/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24707/2023 del 17/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →