Cassazione Civile, Ordinanza n. 07841/2023 del 17/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra alcuni lavoratori e un comune, per il periodo 29.1.2008-31.12.2011, come agenti di polizia municipale in categoria C. Il giudice di primo grado aveva accertato l’illegittimità dei contratti per superamento del limite dei 36 mesi, ma aveva respinto la conversione del rapporto e la domanda risarcitoria per carenza di specifiche allegazioni. La corte d’appello, in parziale riforma, aveva escluso comunque la conversione ma aveva riconosciuto un risarcimento pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ciascun lavoratore, richiamando i principi delle Sezioni Unite e l’art. 32 della l. n. 183/2010. I ricorrenti hanno impugnato la decisione con due motivi: (1) violazione della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE e dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che, in caso di abuso del contratto a termine, la conversione sarebbe possibile quando vi siano posti vacanti adeguati e che essa costituirebbe l’unico rimedio idoneo a eliminare l’abuso; (2) violazione del principio di effettività e dissuasività, contestando la quantificazione del danno mediante i criteri dell’art. 32 l. n. 183/2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha ribadito che, nell’impiego pubblico privatizzato, la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non impone la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, poiché il diritto dell’Unione ammette anche misure risarcitorie adeguate. Ha richiamato le Sezioni Unite n. 5072/2016 e la successiva giurisprudenza di continuità, nonché la sentenza della CGUE Santoro del 7 marzo 2018, affermando che è compatibile con il diritto UE una disciplina nazionale che non sanziona l’abuso con la trasformazione, ma prevede un’indennità tra 2,5 e 12 mensilità e la possibilità di ottenere il risarcimento integrale del danno anche mediante presunzioni. Ne è conseguita la conferma della condanna al pagamento delle spese di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
non impone agli Stati membri la trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato; consente rimedi risarcitori idonei a garantire effettività e dissuasività
art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001
invocato dai ricorrenti a sostegno della tesi della conversione, ma la Corte non lo considera idoneo a sovvertire il principio affermato
art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001
nel pubblico impiego privatizzato esclude la conversione e impone la tutela risarcitoria per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine
art. 97 Cost.
richiamato quale fondamento del divieto di conversione nel pubblico impiego contrattualizzato, in funzione dei principi di imparzialità e buon andamento
il danno risarcibile è normalmente ricondotto alla perdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, con onere probatorio a carico del lavoratore
art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010
può essere utilizzato come parametro omogeneo per la liquidazione del danno in via presuntiva, entro una forbice minima e massima, salva prova di un maggior pregiudizio
art. 267 TFUE
richiamato nel riferimento al rinvio pregiudiziale deciso dalla CGUE nella causa Santoro
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
consente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato dalla corte territoriale per la liquidazione del risarcimento secondo criteri forfetari compatibili con effettività, proporzionalità e dissuasività
clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
secondo la CGUE, non osta a una normativa nazionale che non prevede la conversione ma riconosce un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità e il risarcimento integrale del danno
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato non comporta necessariamente la conversione del rapporto in tempo indeterminato, poiché la tutela può essere assicurata anche mediante un rimedio risarcitorio effettivo e dissuasivo.
- Ai fini della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di prevedere la trasformazione del contratto a termine, purché l’ordinamento assicuri una sanzione adeguata contro l’abuso.
- La liquidazione del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego può essere parametrata a un’indennità forfetaria omogenea a quella prevista per il lavoro privato, ferma restando la possibilità per il lavoratore di provare un danno maggiore.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il danno da abusiva stipulazione di contratti a termine è normalmente ricondotto alla perdita di chance di una migliore occupazione alternativa, con onere della prova a carico del lavoratore, ma la prova può essere agevolata mediante presunzioni.
- L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione consente di leggere la disciplina nazionale in modo tale da garantire effettività, equivalenza, proporzionalità e funzione dissuasiva della sanzione contro l’abuso del contratto a termine.
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