Cassazione Civile, Ordinanza n. 05024/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un promotore finanziario un avviso di accertamento IRAP per l'anno d'imposta 2008, contestando una maggiore imposta rispetto a quella dichiarata. L'Ufficio aveva applicato l'aliquota del 4,40% ritenendo che l'attività svolta rientrasse tra le "attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni" del codice Ateco 67, e aveva aggiunto la maggiorazione regionale dello 0,85% prevista dalla legge regionale Toscana n. 64 del 2006. Il contribuente sosteneva invece che per i promotori finanziari fosse applicabile l'aliquota ordinaria del 4,25%, e che la maggiorazione regionale riguardasse solo i soggetti già assoggettati all'aliquota base del 4,40%. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: (1) violazione della legge regionale Toscana n. 64 del 2006 e del relativo allegato A, perché la maggiorazione dello 0,85% sarebbe stata estesa erroneamente a tutte le attività del codice Ateco 67; (2) violazione della legge regionale Toscana n. 43 del 2002 e degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, per avere la CTR ritenuto dovuta l'aliquota maggiorata del 4,40% anziché quella ordinaria del 4,25%; (3) violazione dell'art. 10 L. n. 212 del 2000, per mancata esclusione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha rilevato d'ufficio che la questione era coperta da giudicato formatosi tra le stesse parti per annualità successiva, giudicato che aveva già stabilito l'applicabilità al promotore finanziario dell'aliquota IRAP del 4,25%. Richiamando il principio secondo cui il giudicato su elementi della fattispecie tributaria a carattere tendenzialmente permanente si estende ai periodi d'imposta successivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono state compensate per il sopravvenuto giudicato; le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dal contribuente.
art. 5 legge reg. Toscana 22 dicembre 2006, n. 64
La Corte lo interpreta nel senso che la maggiorazione regionale delle aliquote IRAP non opera in modo generalizzato, ma va letta tenendo conto delle differenti aliquote vigenti per le varie categorie di soggetti.
allegato A legge reg. Toscana 22 dicembre 2006, n. 64
Il richiamo contenuto nella nota all'allegato A all'aliquota del 4,40% non si estende ai promotori finanziari, che erano soggetti all'aliquota ordinaria del 4,25%.
art. 2 legge reg. Toscana 20 dicembre 2002, n. 43
La maggiorazione dal 4,25% al 4,40% riguarda solo i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, non menzionando i promotori finanziari.
artt. 6 e 7 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Le categorie qui indicate comprendono banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione, ma non i promotori finanziari.
art. 16, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Costituisce la previsione generale dell'aliquota IRAP ordinaria del 4,25% per i soggetti non destinatari di maggiorazioni specifiche.
art. 16, comma 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Attribuisce alla Regione la facoltà di maggiorare l'aliquota IRAP per determinate categorie di soggetti passivi.
art. 10 legge 27 luglio 2000, n. 212
È evocato dal ricorrente per sostenere l'esclusione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza normativa; il motivo resta assorbito.
La Corte, cassata la sentenza, decide nel merito senza rinvio perché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In materia di IRAP, le maggiorazioni regionali dell'aliquota devono essere interpretate in modo rigoroso e riferite solo ai soggetti espressamente inclusi dalla disciplina regionale e statale richiamata.
- Quando una qualificazione giuridica dell'attività economica incide stabilmente sulla determinazione dell'obbligazione tributaria, il giudicato formatosi su una annualità può precludere la diversa soluzione nei giudizi relativi ad annualità successive tra le stesse parti, se permangono identici i presupposti di fatto.
- Il giudicato tributario può estendersi agli elementi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, come la qualificazione dell'attività svolta dal contribuente, finché tale qualificazione non muti sul piano fattuale o normativo.
- Se la decisione di merito è errata ma la causa è già matura per la decisione e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
- L'eventuale incertezza interpretativa sulla disciplina tributaria può rilevare ai fini sanzionatori, ma la questione resta assorbita se la controversia viene definita sulla base di un diverso vizio decisivo.
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