Cassazione Civile, Ordinanza n. 14456/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una docente di scuola pubblica aveva chiesto di accertare l'omissione contributiva dell'amministrazione di appartenenza per il periodo in cui era stata collocata in aspettativa senza assegni per svolgere attività di ricerca universitaria nell'ambito di un dottorato/attività assimilata. In primo grado la domanda era stata rigettata; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, distinguendo tra dottorato con borsa e senza borsa e ritenendo che, nel caso concreto, durante l'aspettativa non fosse dovuta contribuzione a carico dell'amministrazione scolastica. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sul dottorato di ricerca e sul trattamento economico/previdenziale del dipendente pubblico, sostenendo che la contribuzione dovesse comunque essere versata dall'amministrazione; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, perché la Corte territoriale non avrebbe considerato una parziale cessazione della materia del contendere; 3) violazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato, perché l'appello non sarebbe stato integralmente rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina applicabile distingue il dottorato con borsa da quello senza borsa: nel primo caso il dipendente pubblico è collocato in aspettativa senza assegni e non permane l'obbligo retributivo e contributivo dell'amministrazione di appartenenza, mentre restano salvi gli effetti giuridici del periodo ai fini di carriera, previdenza e quiescenza; nel secondo caso il trattamento economico e previdenziale resta quello in godimento. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: quanto alle spese, la censura era proponibile solo se le spese fossero state poste a carico della parte integralmente vittoriosa; quanto al contributo unificato, il raddoppio discende dal rigetto integrale dell'impugnazione, a prescindere dalla condanna alle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 L. 13 agosto 1984, n. 476
"Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. [...] Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza"
La Corte interpreta la norma come disciplina bifasica: dottorato con borsa = aspettativa senza assegni e senza obbligo retributivo/contributivo dell'amministrazione; dottorato senza borsa o con rinuncia = conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento.
art. 51, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n. 449
Richiamato come norma che, per gli assegni conferiti dalle università per collaborazione ad attività di ricerca, consente il collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente pubblico.
art. 453 d.P.R. 16 aprile 1994, n. 297
"Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato [...] ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione [...] e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali"
La Corte lo legge in coordinamento con la disciplina del dottorato, come base per il collocamento in aspettativa per attività di studio/ricerca, ma non per affermare la permanenza dell'obbligo contributivo dell'amministrazione nel caso di borsa di studio.
art. 18, comma 2, c.c.n.l. Comparto Scuola 2006-2009
"Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del d.P.R. n. 297 del 1994"
È richiamato come conferma del coordinamento contrattuale con la disciplina legale sul collocamento in aspettativa per studio, ricerca e dottorato.
art. 2 L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato per affermare che, nel dottorato con borsa, l'interessato deve iscriversi alla gestione separata INPS e versare la quota contributiva a proprio carico.
La Corte ribadisce che la censura in cassazione sulla violazione della regola di soccombenza sulle spese è ammissibile solo se le spese sono poste a carico della parte integralmente vittoriosa.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare espressamente il mancato esercizio di tale facoltà.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato consegue all'integrale rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione; il presupposto è oggettivo e non dipende dalla condanna alle spese.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
È la norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione.
Sono richiamati congiuntamente per contestare la regolazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, il regime del collocamento in aspettativa per dottorato di ricerca va distinto in base alla presenza o meno della borsa di studio: con borsa, l'amministrazione di appartenenza non è tenuta a corrispondere retribuzione né contribuzione per il periodo; senza borsa o in caso di rinuncia, il dipendente conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento.
- Il periodo di congedo/aspettativa per dottorato è comunque utile ai fini della progressione di carriera e della previdenza, ma ciò non implica automaticamente che la contribuzione resti a carico dell'amministrazione nei casi in cui la legge sposti l'onere economico sulla borsa di studio e sulla gestione previdenziale separata.
- In cassazione, la censura sulla violazione dell'art. 91 c.p.c. in materia di spese è proponibile solo se le spese siano state poste a carico della parte integralmente vittoriosa; la compensazione ex art. 92 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
- Il raddoppio del contributo unificato è collegato oggettivamente all'esito negativo integrale dell'impugnazione o alla sua definizione in rito, e non richiede un autonomo nesso con la statuizione sulle spese.
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