Cassazione Penale, Ordinanza n. 07144/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure non deducibili in sede di legittimità, in quanto dirette a sollecitare una rilettura degli elementi di fatto e una diversa valutazione della prova riservate al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputata per un furto aggravato, con pena di mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa. In cassazione la difesa ha proposto un unico motivo deducendo violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale. Il ricorso, però, non censurava un errore di diritto in senso proprio, ma mirava a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione delle risultanze di fatto, sostenendo in sostanza una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quella accolta dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato contestato.
Norma sulle aggravanti del furto, richiamata per qualificare il fatto come furto aggravato.
È richiamato per ribadire che, anche dopo la riforma del 2006, il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura autonoma del fatto e delle prove.
Richiamata solo quale intervento normativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), c.p.p., senza ampliare il potere di riesame del giudice di legittimità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata a fondamento della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità senza ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio o in una diversa lettura dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione resta esterno e non sostitutivo: la Corte può verificare la tenuta logico-giuridica del ragionamento decisorio, ma non può sovrapporre al giudizio di merito una propria ricostruzione dei fatti.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con l'iter argomentativo della sentenza impugnata; la mancata critica puntuale della motivazione, unita alla mera proposizione di una versione alternativa dei fatti, determina l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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