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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04532/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di ricongiunzione di periodi assicurativi tra gestione INPS e cassa professionale, presentata da un iscritto a Inarcassa, il quale chiedeva che, una volta perfezionata la ricongiunzione, la liquidazione del trattamento di anzianità avvenisse secondo il regime più favorevole previsto dallo statuto della cassa, ritenendo di aver maturato i requisiti prima delle modifiche regolamentari introdotte nel 2010. Il tribunale aveva respinto la domanda principale verso INPS ma aveva accolto la domanda subordinata di risarcimento del danno per il ritardo nella definizione della ricongiunzione; la corte d'appello aveva poi accolto la manleva di Inarcassa verso INPS, ritenendo che il ritardo dell'ente previdenziale avesse inciso sul mancato accesso alle condizioni più favorevoli. In cassazione l'INPS deduceva violazione della legge sulla ricongiunzione e dell'art. 1218 c.c., sostenendo che per beneficiare del regime più favorevole occorresse aver maturato tutti i 30 anni di contribuzione presso Inarcassa entro la data di entrata in vigore delle modifiche statutarie e che, in ogni caso, il ritardo non avesse causato alcun danno, poiché l'assicurato non avrebbe comunque maturato il requisito contributivo utile alla data decisiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura di violazione di legge risultava nuova, non essendo stato indicato dove fosse stata proposta nei gradi di merito. Ha comunque aggiunto che, nel merito, il motivo era infondato, poiché la disciplina sulla ricongiunzione consente di sommare i contributi maturati in diverse gestioni al fine di conseguire una pensione unica, e l'art. 26 dello statuto di Inarcassa valorizzava la maturazione di almeno trent'anni di contribuzione presso la cassa, comprendendo anche quella ricongiunta. Ne è derivata la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le controparti e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 L. n. 45/1990

    rinvia, per la pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi, alla disciplina vigente nella gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa

  • art. 1 L. n. 45/1990

    la ricongiunzione serve a consentire al lavoratore iscritto a diverse forme di previdenza obbligatoria di maturare il diritto a una pensione unica

  • art. 26, comma 3, Statuto Inarcassa

    per la pensione alle condizioni più favorevoli richiede il raggiungimento di almeno trent'anni di contribuzione presso Inarcassa, comprensiva anche della contribuzione ricongiunta

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come parametro della responsabilità da ritardo nell'adempimento degli obblighi informativi/previdenziali

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se introduce per la prima volta una questione di merito o di violazione di legge non risultante essere stata ritualmente proposta nei gradi precedenti.
  • In materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, la finalità dell'istituto è consentire la formazione di una pensione unica mediante il cumulo dei contributi versati in gestioni diverse.
  • Quando la disciplina della gestione di accentramento subordina il trattamento più favorevole alla maturazione di un certo requisito contributivo, la contribuzione ricongiunta può rilevare ai fini del raggiungimento di quel requisito se la normativa applicabile lo prevede in termini compatibili con la funzione della ricongiunzione.
  • Il difetto di causalità tra il ritardo contestato e il danno dedotto esclude la responsabilità risarcitoria, ma nel caso esaminato la Corte non ha accolto la censura dell'ente ricorrente sia per ragioni processuali sia per insussistenza della prospettazione sostanziale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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