Cassazione Civile, Ordinanza n. 21408/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore e aggiudicatario)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione immobiliare, un immobile pignorato fu aggiudicato a un terzo all'esito di plurimi esperimenti di vendita. L'esecutato propose opposizione ex art. 617 c.p.c. sostenendo di non avere ricevuto alcuna comunicazione della procedura di alienazione forzata e di essere stato così privato della possibilità di contestare la vendita, anche sotto il profilo del prezzo di aggiudicazione ritenuto notevolmente inferiore al "giusto prezzo" e della possibile applicazione dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. Il Tribunale respinse l'opposizione, rilevando che all'esecutato erano stati notificati il provvedimento ex art. 569 c.p.c., l'ordinanza di vendita e l'avviso di vendita; aggiunse che non vi era obbligo di comunicare il verbale di vendita deserta o l'avvenuta aggiudicazione, che il prezzo era comunque congruo e che la condotta processuale dell'opponente giustificava la condanna ex art. 96 c.p.c. In cassazione il ricorrente articolò quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e apparente, per avere il Tribunale considerato il prezzo di aggiudicazione di euro 21.000 come esito di una seconda vendita, omettendo di considerare i plurimi tentativi di vendita e l'originario prezzo base di euro 165.000; 2) violazione degli artt. 164-bis disp. att. c.p.c. e 586 c.p.c., per avere ritenuto congruo il prezzo e non avere ravvisato l'antieconomicità della procedura; 3) violazione dell'art. 2929 c.c., del protocollo per il professionista delegato e dell'art. 111 Cost., per omessa o invalida notificazione degli avvisi di vendita; 4) violazione dell'art. 96 c.p.c., per avere ravvisato la lite temeraria nonostante la dedotta fondatezza del vizio di notifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante l'errore del Tribunale circa il numero dei tentativi di vendita, poiché non incideva sulla ratio decidendi e non era decisivo rispetto alle censure formulate. Ha poi affermato che il prezzo di aggiudicazione non integra di per sé un prezzo ingiusto ai sensi dell'art. 586 c.p.c. solo perché sensibilmente inferiore al valore iniziale di stima o alla base originaria, se la vendita si è svolta nel rispetto delle norme di rito e non sono dedotti specifici elementi perturbatori della procedura. Ha richiamato l'orientamento secondo cui l'art. 164-bis disp. att. c.p.c. opera solo quando, esauriti o motivatamente esclusi i rimedi volti a massimizzare la fruttuosità della vendita, risulti che il bene sia concretamente invendibile o che i successivi sviluppi possano dare solo un soddisfacimento irrisorio dei crediti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancato confronto con la ratio decidendi, poiché non indicava quali atti non fossero stati notificati né se la censura fosse stata tempestivamente proposta. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è riservato al giudice di merito, se sorretto da motivazione adeguata, come avvenuto nel caso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
Rimedio utilizzato per contestare la regolarità degli atti della procedura esecutiva e della vendita forzata.
Il prezzo di aggiudicazione non è ingiusto solo perché inferiore al valore originario di stima, se la vendita si è svolta correttamente e mancano specifici elementi perturbatori.
art. 164-bis disp. att. c.p.c.
infruttuosità dell'espropriazione forzata
La chiusura anticipata della procedura richiede una valutazione prognostica basata su dati obiettivi che faccia emergere l'invendibilità del bene o un ricavato solo irrisorio, dopo aver tentato o escluso i rimedi idonei a massimizzare la fruttuosità della vendita.
Provvedimento di fissazione dell'udienza e ordinanza che dispongono la vendita, ritenuti notificati all'esecutato.
Invocato dal ricorrente in relazione alla regolarità dell'aggiudicazione, ma senza specifica illustrazione delle violazioni dedotte.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per censurare la pretesa violazione delle regole del procedimento di vendita.
La responsabilità aggravata per lite temeraria è rimessa al giudice di merito e, se motivata adeguatamente, non è censurabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per i motivi di ricorso fondati su violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per la censura di nullità della sentenza per vizio di motivazione/struttura della decisione.
La censura è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-quater, Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
art. 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo esecutivo immobiliare, il prezzo di aggiudicazione non è di per sé ingiusto solo perché sensibilmente inferiore alla stima iniziale o alla base d'asta, se la vendita si è svolta in conformità alle regole processuali e non risultano specifici fattori che abbiano alterato la correttezza della procedura.
- La chiusura anticipata della espropriazione ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. presuppone un giudizio prognostico fondato su dati obiettivi, idoneo a dimostrare l'invendibilità concreta del bene o che i successivi sviluppi della procedura consentirebbero solo un soddisfacimento irrisorio dei crediti.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o non specifiche, che non indichino quali atti siano viziati o perché la motivazione sia decisiva, sono inammissibili.
- L'accertamento della lite temeraria e della responsabilità aggravata spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e coerente.
- Un errore fattuale del giudice di merito sul numero dei tentativi di vendita è irrilevante se non incide sulla decisione e non è dedotto come decisivo rispetto alle doglianze proposte.
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