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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14592/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia origina da un'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. promossa dalla curatela di un fallimento nei confronti di più soggetti ritenuti responsabili di mala gestio nella conduzione della società. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato anche l'odierna ricorrente al pagamento di Euro 128.006,00 oltre interessi, ritenendo che la stessa fosse rimasta amministratrice anche dopo la scadenza del primo mandato, per effetto di una riconferma nel 1995 e di successiva prorogatio, e che avesse concorso alle irregolarità gestorie. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione degli artt. 2383 e 2385 c.c., sostenendo che la carica gestoria si perfeziona solo con l'accettazione, che nel suo caso sarebbe mancata; 2) omesso esame di fatti decisivi, tra cui il mancato svolgimento di attività gestoria dopo il 1995, la mancanza della sua sottoscrizione nel verbale assembleare del 5 settembre 1995, la pretesa apocrifia di un verbale consiliare del 12 luglio 1996 e la mancata ammissione dell'interrogatorio formale di un altro convenuto; 3) violazione degli artt. 2392, 2394, 2935 e 2949 c.c. sulla prescrizione, assumendo che, se fosse cessata nel 1995, l'azione sarebbe prescritta; 4) violazione degli artt. 1226 e 2392 c.c. per avere la sentenza valorizzato come indice di responsabilità la mancata gestione dopo il 1995; 5) nullità/motivazione viziata e violazione degli artt. 1223, 2056, 2697 c.c. e 113, 115, 116 c.p.c. per la liquidazione del danno in Euro 71.983,69 senza adeguata motivazione e conteggi; 6) violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, affermando che l'accettazione dell'incarico amministrativo è necessaria ma può risultare anche tacitamente da fatti concludenti e che l'accertamento in concreto della sussistenza dell'incarico è questione di fatto non riesaminabile in cassazione se congruamente motivata. Ha rigettato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva già valutato le circostanze dedotte e che la censura sull'interrogatorio formale non riguardava un fatto storico omesso ma una prova non ammessa; ha inoltre ribadito che l'interrogatorio formale, nei giudizi con pluralità di parti, non può essere utilizzato per ottenere effetti confessorii verso soggetti diversi dal confitente. Ha dichiarato inammissibili il terzo, quarto e sesto motivo perché costituenti meri "non motivi", condizionati all'eventuale accoglimento dei primi due. Ha infine rigettato il quinto motivo, rilevando che la liquidazione del danno era stata adeguatamente motivata sulla base della consulenza tecnica e di specifiche voci di pregiudizio (pagamenti ingiustificati e ammanchi di cassa), in coerenza con il principio secondo cui, nell'azione di responsabilità del curatore ex art. 146 l.f., la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non consente di liquidare automaticamente il danno nella differenza tra passivo accertato e attivo fallimentare, potendo tale criterio valere solo come parametro equitativo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha confermato la condanna della ricorrente al risarcimento del danno pronunciata in appello nell'ambito dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, ritenendo infondate o inammissibili tutte le censure. Ha altresì condannato la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della curatela controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 146 l.f.

    L'azione del curatore cumula i caratteri delle azioni di responsabilità degli artt. 2393 e 2394 c.c.; ai fini della prescrizione rileva, per la componente verso i creditori, la conoscibilità dello squilibrio patrimoniale, presunta alla data del fallimento salvo prova contraria.

  • art. 2383 c.c.

    La nomina dell'amministratore non basta da sola: l'incarico si perfeziona con l'accettazione, che può essere espressa o tacita.

  • art. 2385 c.c.

    La cessazione/rinuncia degli amministratori si collega anche all'accettazione dei nuovi amministratori; la Corte lo richiama come indice della necessità dell'accettazione per la piena assunzione della carica.

  • art. 2392 c.c.

    Richiamato ai fini della responsabilità degli amministratori, ma le censure sul punto sono dichiarate inammissibili come conseguenziali all'accoglimento dei primi motivi.

  • art. 2394 c.c.

    Richiamato in tema di responsabilità verso i creditori sociali e di decorrenza della prescrizione dalla conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

  • art. 2949 c.c.

    Richiamato per la prescrizione dell'azione di responsabilità societaria.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, ma la Corte afferma che nel caso concreto il danno è stato quantificato su basi analitiche e non in modo meramente equitativo.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul quantum, ma ritenuto inconferente alla luce della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla liquidazione del danno risarcibile, senza accoglimento della censura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte ritiene che il danno sia stato provato con specifici elementi istruttori.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella liquidazione del danno; la censura è respinta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza accoglimento della censura.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza accoglimento della censura.

  • art. 230 c.p.c.

    L'interrogatorio formale è finalizzato alla confessione giudiziale e non è utilizzabile, nel caso di pluralità di parti, per ottenere effetti confessorii verso soggetti diversi dal confitente.

  • art. 228 c.p.c.

    Richiamato per definire la funzione confessorio-probatoria dell'interrogatorio formale.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione; alcune censure sono dichiarate inammissibili perché non riconducibili ai motivi tipici.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato sulla regolazione delle spese, ma la relativa censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f., il regime della prescrizione va ricostruito tenendo conto della natura cumulativa dell'azione: per la componente corrispondente alla responsabilità verso i creditori, la decorrenza può essere ancorata alla conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale, normalmente presunta alla data del fallimento salvo prova contraria.
  • L'accettazione della nomina ad amministratore è necessaria per il perfezionamento del rapporto organico, ma può essere anche tacita e desumersi da comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di rifiutare l'incarico; l'accertamento in concreto è valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, mirino in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, se la sentenza impugnata ha esaminato gli elementi decisivi e li ha valutati con motivazione coerente.
  • L'interrogatorio formale ha funzione confessorio-probatoria e, nei giudizi con pluralità di parti, non può essere utilizzato per produrre effetti vincolanti nei confronti di soggetti diversi dal confitente; il giudice può al più trarne indizi liberamente apprezzabili.
  • Nell'azione di responsabilità contro gli amministratori, il danno non va automaticamente liquidato mediante la differenza tra passivo accertato e attivo fallimentare quando vi sia irregolare tenuta delle scritture: occorre una specifica prova delle singole poste di pregiudizio o, al più, l'uso del deficit come criterio equitativo, se giustificato dal caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAmministratoriProveImpugnazioniSpese di liteAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaGiudicato

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