Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11653/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente. In concreto, la difesa sosteneva che la cocaina rinvenuta fosse destinata all'uso personale e che mancasse prova della destinazione a terzi o alla cessione, lamentando un vizio motivazionale e l'erronea qualificazione giuridica della condotta. In subordine, contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo che la modesta entità della detenzione imponesse il proscioglimento o comunque l'esclusione della punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate e disattese in appello, senza un'effettiva critica della motivazione. Ha valorizzato la motivazione della corte territoriale, che aveva ritenuto non credibile la destinazione a uso personale sulla base del dato quantitativo, della pluralità delle sostanze detenute e del rinvenimento di un bilancino di precisione, elementi ritenuti idonei a escludere l'ipotesi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990 e a fondare il giudizio di responsabilità. Ha inoltre confermato il diniego dell'art. 131-bis c.p., osservando che la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la particolare tenuità del fatto sono istituti diversi e che, nel caso concreto, le modalità della condotta, il quantitativo di stupefacente e gli indici di cessione escludevano la particolare tenuità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    La destinazione della sostanza a uso personale esclude la rilevanza penale e ricade nell'ambito amministrativo; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che gli elementi di fatto escludessero tale destinazione.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Il superamento dei limiti tabellari non determina da solo una presunzione assoluta di spaccio, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a dimostrare la destinazione non personale della droga.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità è distinta e autonoma rispetto alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la sua eventuale ricorrenza non comporta automaticamente la non punibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno o del pericolo e del carattere non abituale della condotta, senza che sia necessario esaminare analiticamente tutti gli indici se la motivazione indica quelli ritenuti rilevanti.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro di riferimento per il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, da svolgere considerando le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza a uso non personale va desunta da una valutazione globale di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto; il solo dato quantitativo non basta da solo, ma può assumere rilievo indiziario se corroborato da ulteriori elementi, come strumenti tipicamente collegati allo spaccio.
  • Il rinvenimento di un bilancino di precisione e la detenzione di più sostanze possono costituire indici significativi, unitamente alla quantità detenuta, della finalità di cessione o comunque della non destinazione personale della droga.
  • La lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. sono istituti distinti: la concessione del primo non implica automaticamente l'applicazione del secondo.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice deve compiere una valutazione complessiva ex art. 133 c.p. delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; è sufficiente che motivi sugli indici ritenuti rilevanti, senza necessità di un esame analitico di ogni possibile parametro.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre le stesse doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo critico e specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.