Cassazione Civile, Ordinanza n. 22246/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società in forma di s.a.s. aveva chiesto l’omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, fondato su un contratto di fitto d’azienda e sulla successiva cessione dell’azienda. Il tribunale aveva omologato il concordato; l’Agenzia delle entrate aveva proposto reclamo, sostenendo che la proposta fosse viziata da condotte preconcorsuali opache e da irregolarità contabili tali da integrare atti di frode e da incidere sul consenso informato dei creditori, oltre a costituire abuso dello strumento concordatario per ottenere un indebito alleggerimento del debito fiscale e previdenziale. La corte d’appello ha respinto il reclamo, ritenendo che, nel concordato, non sia richiesta la meritevolezza soggettiva del debitore e che rilevino solo gli atti di frode concretamente idonei a pregiudicare il consenso informato dei creditori; ha inoltre affermato che, nel caso concreto, la situazione contabile rappresentata ai creditori non aveva impedito una valutazione consapevole della convenienza del piano. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione di norme del codice della crisi e di principi di buona fede/correttezza, per non avere la corte territoriale considerato gli accadimenti preconcorsuali e l’opacità contabile; violazione dell’obbligo di motivazione e dell’art. 111 Cost., per motivazione ritenuta perplessa; omesso esame di fatti decisivi relativi alle scritture contabili e agli elementi di frode.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d’appello avesse svolto un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ed ha giudicato corretta la premessa giuridica secondo cui, ai fini dell’omologazione del concordato in continuità, non è richiesta la meritevolezza del debitore ma solo la sussistenza dei presupposti legali, la fattibilità del piano e l’assenza di atti in frode idonei a compromettere il consenso informato dei creditori. In particolare, la Corte ha valorizzato il principio per cui gli atti di frode rilevanti sono solo quelli con concreta valenza decettiva e pregiudizievole per la conoscenza dei creditori; nel caso concreto, la situazione contabile rappresentata ai creditori al momento della domanda era stata ritenuta coincidente con la realtà societaria, sicché non risultava dimostrata una frode idonea a incidere sul voto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
concordato preventivo in continuità aziendale indiretta
indica il perimetro del piano di concordato in continuità e la finalità di soddisfacimento dei creditori attraverso una prosecuzione indiretta dell’attività.
art. 87, comma 1, lett. a
la domanda deve essere corredata da una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al momento della presentazione.
rilevano solo le condotte che abbiano concreta incidenza decettiva e siano idonee a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento.
art. 112, comma 1 e comma 2
l’omologazione presuppone fattibilità del piano e assenza di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza; non è richiesto un giudizio di meritevolezza soggettiva del debitore.
richiamato in tema di documentazione e rappresentazione della situazione del debitore nella proposta concordataria.
richiamato in via analogica quale precedente disciplina sugli atti in frode, con la stessa esigenza di tutela del consenso informato dei creditori.
art. 161, comma 2, lett. a e b
richiamato per affermare che la proposta deve contenere una relazione aggiornata e un piano con indicazione di attivo e passivo alla data di presentazione.
invocato dalla ricorrente in relazione ai doveri di correttezza, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la disciplina speciale del concordato.
invocato come parametro di buona fede nelle trattative, senza che nel caso concreto fosse decisivo.
invocato come regola di buona fede nell’esecuzione, non sufficiente da solo a fondare il rigetto della proposta concordataria.
richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente, senza autonoma decisività nella ratio decidendi.
richiamato dalla ricorrente, ma non centrale nella motivazione di rigetto.
invocato per censurare la motivazione della sentenza d’appello; la Corte ha escluso il vizio denunciato.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione; la Corte ha escluso che la motivazione fosse apparente o perplessa.
norme sul sindacato di legittimità invocate per violazione di legge, nullità della motivazione e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili.
richiamato per evidenziare i limiti del controllo di legittimità sugli accertamenti in fatto.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Direttiva UE 2019/1023
richiamata come parametro sistematico della disciplina della ristrutturazione, orientata alla valorizzazione del voto dei creditori.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, l’omologazione non richiede un giudizio di meritevolezza soggettiva del debitore: il controllo del giudice riguarda i presupposti legali della procedura, la fattibilità giuridica ed economica del piano e la corretta formazione del consenso dei creditori.
- Gli atti di frode rilevanti ai fini del concordato sono solo quelli che abbiano concreta valenza decettiva e siano idonei a compromettere il consenso informato dei creditori; non basta una mera irregolarità contabile o un generico sospetto di opacità.
- Le informazioni che accompagnano la domanda di concordato devono comprendere non solo la situazione attuale del debitore, ma anche gli accadimenti anteriori che abbiano inciso sulla composizione del patrimonio e sulla rappresentazione della crisi, purché abbiano rilievo per la valutazione dei creditori.
- In sede di legittimità non è sindacabile l’accertamento di fatto del giudice di merito quando la motivazione non sia apparente, perplessa o contraddittoria; il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La denuncia di abuso dello strumento concordatario non è sufficiente, da sola, a impedire l’omologazione se non si traduce nella dimostrazione di una specifica causa legale di inammissibilità, revoca o diniego dell’omologazione.
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