Cassazione Civile, Ordinanza n. 28343/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario alcune cartelle emesse a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Amministrazione recuperava a tassazione, per gli anni d’imposta 2010 e 2011, somme indebitamente dedotte dal reddito IRPEF: in particolare, il canone concessorio pagato per il suolo demaniale sul quale insisteva un immobile di sua proprietà, da lei dato in locazione. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva riformato la decisione solo per l’anno 2010. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) vizio di motivazione, per asserita carenza e contraddittorietà della sentenza di appello, sostenendo che non fosse chiara la ragione della decisione; 2) violazione dell’art. 10 TUIR, assumendo che il canone concessorio dovesse essere deducibile come onere gravante sul reddito dell’immobile, anche in considerazione del collegamento con il bene e con la possibilità edificatoria connessa alla concessione demaniale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR non era né mancante né meramente apparente: la decisione era comprensibile nel suo iter argomentativo e non presentava una contraddizione insanabile. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che il canone concessorio pagato al demanio non rientra tra gli oneri deducibili ex art. 10 TUIR, perché non è un onere reale gravante sull’immobile, ma un’obbligazione personale connessa al rapporto concessorio tra privato e pubblica amministrazione. Ha inoltre osservato che il controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 consente di escludere deduzioni manifestamente non spettanti, senza necessità di avviso di accertamento quando non occorrano complesse valutazioni. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dichiarato l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
consente la deduzione solo dei canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili quando si tratti di oneri reali, cioè legati al bene e caratterizzati da ambulatorietà; il canone concessorio demaniale non ha tale natura e quindi non è deducibile dal reddito fondiario o immobiliare.
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
il controllo formale può escludere deduzioni dal reddito non spettanti quando l’errore sia ictu oculi rilevabile; solo se occorra una complessa attività di verifica o interpretazione è necessario procedere con avviso di accertamento ordinario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non coincide con ogni insufficienza argomentativa: è rilevante solo l’assenza, la mera apparenza o la contraddittorietà insanabile della motivazione, tale da impedire di ricostruire la ratio decidendi.
- Ai fini dell’art. 10 TUIR, sono deducibili soltanto gli oneri che abbiano natura reale e siano inerenti al bene immobile in senso oggettivo; le obbligazioni personali nascenti da un rapporto concessorio o da un diverso vincolo soggettivo non sono deducibili come oneri gravanti sul reddito dell’immobile.
- Il canone pagato per una concessione demaniale non si confonde con il corrispettivo di un diritto reale sul bene e non può essere detratto dai canoni di locazione percepiti dal proprietario, salvo ipotesi diverse e specifiche non ricorrenti nel caso deciso.
- Il controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 può essere utilizzato per eliminare deduzioni manifestamente indebite, senza avviso di accertamento, quando l’illegittimità emerga senza necessità di complesse valutazioni fattuali o interpretative.
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