Cassazione Penale, Sentenza n. 19886/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per violazione dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto di un oggetto idoneo a offendere). Il ricorso articolava tre motivi: 1) nullità del decreto di citazione a giudizio per inosservanza del termine a comparire ex art. 429 c.p.p.; 2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo la minima offensività dello strumento (un birillo da bowling lungo 34 cm) e criticando la considerazione dei precedenti penali; 3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla configurabilità del reato in relazione alla natura, forma, materiale e collocazione dell'oggetto nell'auto (vano portaoggetti della portiera), che secondo il ricorrente non integrerebbero il porto ingiustificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione sia avvenuta (8 marzo 2021) e che, dopo la rinuncia/rinvio dall'udienza del 7 maggio 2021 a quella del 20 novembre 2021, sia stato garantito il termine a comparire; eventuali nullità di regime intermedio non possono essere eccepite per la prima volta in cassazione. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha giudicato infondate le censure, avendo il giudice di merito valutato la idoneità offensiva dell'oggetto e avendo richiamato i precedenti penali (anche in materia di armi) come circostanza ostativa alla particolare tenuità. Il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna di merito e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Norma sanzionatrice del porto di armi o strumenti atti ad offendere; la sentenza di merito ha ritenuto integrato il reato in ragione dell'idoneità offensiva dell'oggetto trovato nel veicolo.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata dal giudice di merito e confermata dalla Corte: la valutazione ha tenuto conto della natura e dell'idoneità offensiva dell'oggetto e dei precedenti penali, elementi che ostano all'applicazione della non punibilità.
codice di procedura penale, art. 429
Termine a comparire per la citazione a giudizio; il ricorrente ha lamentato la violazione del termine, ma la Corte ha rilevato che la notifica è avvenuta e che il rinvio delle udienze ha garantito il termine previsto, dunque l'eccezione è infondata.
codice di procedura penale, art. 185
Richiamato dal ricorrente in relazione all'eventuale necessità di rinnovazione dell'atto nullo; la Corte ha ritenuto che non fosse richiesta integrazione perché il termine a comparire era comunque rispettato tramite il rinvio.
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
La nullità contestata è qualificata come nullità di ordine generale a regime intermedio; la Corte ha osservato che tali nullità possono essere caducate e non emergono elementi tali da farle ritenere operative in cassazione.
codice di procedura penale, art. 179, comma 1
Distinzione tra nullità assolute e relative; la Corte ha collocato la nullità contestata in un regime non assoluto.
codice di procedura penale, art. 180
Regole sulla rilevabilità delle nullità: la Corte ha richiamato il principio che eccezioni relative non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione se non tempestivamente dedotte in grado.
Massime di principio
- Le eccezioni di nullità relative alla citazione a giudizio e al termine a comparire devono essere sollevate tempestivamente nel corso del procedimento: se non prospettate o riproposte alle udienze successive dal difensore, possono essere considerate decadute e non rilevabili in Cassazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) richiede una valutazione di fatto sulla offensività materiale dell'oggetto e sulle circostanze del porto; la presenza di precedenti penali rilevanti può costituire un ostacolo all'applicazione della non punibilità.
- In tema di porto di oggetti idonei ad offendere, il giudice valuta la natura, dimensione, collocazione e pronta reperibilità dell'oggetto (es. vano portaoggetti della portiera) per stabilire l'idoneità all'uso offensivo; l'assenza di una plausibile spiegazione sulla presenza dell'oggetto aggrava la posizione dell'imputato.
- Le censure che si risolvono in mera rivalutazione di merito (riesame delle stesse prove e della loro valutazione) sono difficilmente accolte in sede di legittimità: la Corte di Cassazione verifica il corretto e logico esercizio del potere di valutazione dei fatti, non riesamina i fatti in concreto.
- Quando una nullità non è assoluta ma relativa o di regime intermedio, il suo effetto può essere escluso se il termine o la garanzia sostanziale è comunque stata rispettata attraverso atti successivi (ad es. rinvio che permette di completare il termine a comparire).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19858/2022 del 20/05/2022
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19860/2022 del 20/05/2022
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19861/2022 del 20/05/2022
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19862/2022 del 20/05/2022
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19864/2022 del 20/05/2022
- Sentenza penale · 20 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19866/2022 del 20/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →