Cassazione Civile, Ordinanza n. 07953/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui un avvocato chiedeva a un comune il pagamento di compensi per la redazione di una memoria difensiva, svolta insieme a un altro professionista. L'ente proponeva opposizione sostenendo di aver conferito incarico solo all'altro avvocato, al quale era già stato corrisposto il compenso, e di non aver mai concluso un contratto di patrocinio direttamente con il ricorrente. I giudici di merito accoglievano questa impostazione, ritenendo che la delibera di giunta avesse attribuito il mandato solo al primo avvocato, con facoltà per questi di avvalersi del ricorrente o di altro professionista del proprio studio. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva, con nove motivi, soprattutto: la violazione delle norme sul contratto d'opera intellettuale e sul mandato, per avere la corte territoriale confuso la procura alle liti con il contratto di patrocinio; l'erronea applicazione dell'art. 1717 c.c.; l'ultrapetizione e la violazione del principio della domanda; l'omesso esame di fatti decisivi relativi all'assenza di una delibera che ponesse i compensi del ricorrente a carico dell'altro avvocato; ulteriori censure sulla parcella, sui compensi professionali, sulla notificazione dell'opposizione e sulla regolazione delle spese. Chiedeva anche la condanna del comune per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la procura alle liti è un negozio unilaterale distinto dal contratto di patrocinio, che è invece il rapporto bilaterale dal quale nasce il diritto del professionista al compenso. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la delibera comunale dimostrasse che l'incarico professionale era stato conferito soltanto all'altro avvocato, con mera facoltà di avvalersi del ricorrente o di un componente del suo studio, e che quindi il compenso non era dovuto dal comune al ricorrente. Ha considerato superate, alla luce di tale ricostruzione, tutte le ulteriori censure. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per distinguere il contratto d'opera professionale dal mandato; il diritto al compenso presuppone il conferimento dell'incarico professionale da parte del cliente
ritenuto non decisivo per qualificare il rapporto quando si discuta del compenso del professionista e della prova del diverso rapporto interno tra avvocati
richiamato in relazione alla determinazione e spettanza del compenso del professionista
la procura alle liti costituisce lo strumento processuale della rappresentanza, ma non prova di per sé il contratto di patrocinio, se l'ente dimostra che l'incarico era rivolto ad altro professionista
invocato nel ricorso per sostenere la violazione del principio della domanda, ma la censura è stata ritenuta assorbita
invocato per lamentare ultrapetizione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; censura superata dall'infondatezza del primo motivo
art. 7 d.m. 8 aprile 2004 n. 127
richiamato tra i motivi di ricorso sulle tariffe professionali, ma la censura è stata ritenuta assorbita
richiamato in relazione alla regolazione delle spese, ma la censura è stata assorbita
richiamato dal ricorrente per chiedere la condanna della controparte per პასუხისმგabilità aggravata; la Corte non accoglie la richiesta
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
indicato come norma processuale per la trattazione camerale del ricorso
L. n. 550/2002, artt. 48 e 50
richiamati dal ricorrente per sostenere i poteri del sindaco nel conferimento della procura alle liti; la Corte osserva che ciò non esclude la prova di un diverso incarico professionale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
base dei motivi di omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- La procura alle liti e il contratto di patrocinio sono atti distinti: la prima attiene alla rappresentanza processuale, il secondo al rapporto sostanziale dal quale deriva il diritto del difensore al compenso.
- Il compenso dell'avvocato spetta al soggetto che abbia effettivamente conferito l'incarico professionale, anche se la prestazione è resa nell'interesse di un terzo o di un diverso soggetto processualmente rappresentato.
- Quando risulti provato, anche per presunzioni, che l'incarico professionale è stato affidato a un diverso professionista con facoltà di avvalersi di altri avvocati, la mera sottoscrizione della procura alle liti in favore di più difensori non basta a fondare il diritto al compenso verso il soggetto che non ha concluso il contratto di patrocinio.
- Le censure ulteriori che presuppongono una diversa ricostruzione del rapporto contrattuale restano assorbite se viene accertata in modo dirimente l'assenza del contratto tra professionista ricorrente e soggetto convenuto per il pagamento.
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