Cassazione Penale, Ordinanza n. 07149/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello che aveva confermato la condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda per guida in stato di ebbrezza. Ha dedotto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che mancasse prova certa della sua integrazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse nella mera reiterazione delle doglianze già prospettate in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, quindi inidoneo a una critica argomentata richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico il diniego delle attenuanti generiche. Il terzo motivo è stato parimenti respinto come non scrutinabile, perché la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, ipotesi in cui la motivazione sulla dosimetria può essere sintetica. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza, nella forma più grave richiamata dalla sentenza di merito.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato ritenuto congruamente motivato dal giudice di appello.
Criteri di commisurazione della pena richiamati per affermare che, quando la sanzione è determinata in misura media o prossima al minimo edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica.
Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.
Richiamato quale norma che sanziona con l'inammissibilità l'atto di impugnazione privo dei requisiti di specificità richiesti.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello, senza critica argomentata degli snodi decisionali del giudice di merito, comporta inammissibilità.
- È inammissibile il motivo che si limiti a lamentare in modo generico carenze o illogicità motivazionali, senza indicare puntualmente gli errori di diritto o di fatto della decisione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito presenti motivazione congrua, non illogica e coerente con le risultanze processuali.
- La determinazione della pena entro valori medi o prossimi al minimo edittale non richiede una motivazione particolarmente analitica sui criteri di commisurazione; la motivazione più approfondita è necessaria soprattutto quando la pena si colloca vicino al massimo o oltre la media.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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