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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42533/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa alla Tozzi perché non aveva adempiuto all'obbligo risarcitorio (€12.000) entro i termini. La ricorrente ha dedotto che l'omesso pagamento era dovuto a persistente stato di indigenza (disoccupazione, assenza di reddito, sostentamento con reddito di cittadinanza) e che il giudice dell'esecuzione non ha verificato né motivato tali condizioni né l'eventuale impossibilità assoluta di adempiere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Roma affinché, in sede esecutiva, proceda agli opportuni accertamenti sulla dedotta impossibilità di adempiere all'obbligo risarcitorio. La Corte ha affermato il dovere del giudice dell'esecuzione di verificare, quando il condannato allega l'impossibilità assoluta di adempiere, se tale impossibilità sussista e se l'inadempimento sia da attribuire a cause non colpevoli o a una volontaria assunzione dell'obbligo pur in condizioni di evidente difficoltà economica. Il provvedimento è dunque annullato con rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena: il beneficio può essere subordinato a condizioni (es. obbligo risarcitorio); la Corte ricorda che, se la condizione non è adempiuta e il giudice dell'esecuzione accerta l'assoluta impossibilità di adempiere, la revoca del beneficio è impedita.

  • art. 165 cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente: norma relativa al regime della sospensione condizionale e sue conseguenze; la vicenda riguarda l'interpretazione pratica del potere/dovere di verifica dell'esecuzione rispetto alle condizioni imposte.

  • art. 168 cod. pen.

    Norma citata dalla ricorrente nell'ambito della disciplina delle misure e loro efficacia rispetto agli obblighi imposti; la Corte valuta l'onere di verifica in sede esecutiva ma non estende in via automatica la revoca se sussiste impossibilità assoluta.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato come base procedurale: il giudice dell'esecuzione deve svolgere gli opportuni accertamenti sulle allegazioni del condannato circa l'impossibilità di adempiere; sulla base di queste verifiche decide se revocare o meno il beneficio.

  • artt. 1175 e 1375 cod. civ.

    Principi generali di buona fede e correttezza richiamati per valutare la rilevanza della volontaria assunzione dell'obbligo risarcitorio nonostante una nota difficoltà economica: ciò può suggerire un inadempimento 'anticipato' e rilevare ai fini della valutazione dell'istanza esecutiva.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di verificare, quando il condannato allega l'impossibilità assoluta di adempiere a un obbligo imposto come condizione della sospensione condizionale della pena, se tale impossibilità sussiste; se accertata, la revoca del beneficio è impedita.
  • Se in sede di cognizione (processo) emergono elementi che mettono in dubbio la capacità di adempiere, il giudice della cognizione dovrebbe motivare eventualmente sulle condizioni economiche, ma l'accertamento definitivo spetta comunque al giudice dell'esecuzione quando il beneficio è subordinato a un adempimento.
  • La valutazione dell'impossibilità di adempiere deve distinguere tra inadempimento dovuto a cause oggettive e inadempimento conseguente a volontaria assunzione dell'obbligo nonostante una nota situazione di difficoltà economica; quest'ultima può ridurre la possibilità di ottenere la conservazione del beneficio.
  • La documentazione probatoria dello stato di indigenza (redditi, situazione occupazionale, fonti di sostentamento) è decisiva in sede esecutiva: la mera affermazione non è sufficiente, ma l'omissione di una verifica da parte del giudice comporta annullamento del provvedimento.
  • In caso di decisione carente nella motivazione circa le condizioni economiche o l'eventuale colpevolezza dell'inadempimento, la Corte di Cassazione annulla con rinvio perché il giudice dell'esecuzione svolga gli accertamenti richiesti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

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