Cassazione Civile, Ordinanza n. 02721/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente, in qualità di erede e coniuge di una persona deceduta, aveva impugnato il rigetto delle domande volte a far computare, ai fini della pensione, un importo di euro 6.774,39 versato in occasione di una procedura di condono previdenziale per la regolarizzazione della contribuzione dovuta alla gestione commercianti quale coadiuvante familiare. Sosteneva che l’importo fosse stato determinato anche per errori di calcolo imputabili ai funzionari dell’ente previdenziale e che l’ente si fosse dichiarato disponibile alla restituzione; chiedeva quindi il pagamento delle quote asseritamente dovute e il risarcimento del danno derivante dalla diminuzione del valore del credito contributivo. Con il ricorso per cassazione deduceva, nei primi otto motivi, violazione dei principi del giusto processo, carenze istruttorie dei giudizi di merito, violazione della disciplina previdenziale e della circolare INPS richiamata, violazione dell’art. 25 Cost. e dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; con il nono motivo lamentava ancora la violazione dell’art. 25 Cost. per asserito mutamento della composizione del collegio giudicante.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ha rilevato che, trattandosi di controversia previdenziale, non si applica la sospensione feriale dei termini processuali; pertanto la notificazione del ricorso avvenuta il 5 febbraio 2024 era tardiva rispetto al deposito della sentenza d’appello del 6 luglio 2023. Ha inoltre ritenuto inconferente la richiesta di remissione in termini, mancando una oggettiva impossibilità di rispettare il termine. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta non accettata ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna pecuniaria ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza; nel caso concreto era spirato prima della notificazione del ricorso.
Nelle controversie previdenziali non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
primo comma; secondo comma; terzo comma; ultimo comma
La definizione agevolata e il meccanismo di decisione in camera di consiglio non escludono la condanna alle spese e, se il giudizio è definito in conformità alla proposta non accettata, consentono l’applicazione della disciplina sanzionatoria.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata integra i presupposti per la condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 25 Cost.
Le censure sul giudice naturale precostituito per legge sono state reputate infondate e, comunque, non incidenti sull’esito processuale già definito dall’inammissibilità per tardività.
art. 24 Cost.
La questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 380-bis c.p.c. è stata ritenuta manifestamente infondata perché la disciplina processuale persegue esigenze di celerità ed economia senza comprimere irragionevolmente il diritto di difesa.
Norma invocata dal ricorrente tra i motivi di merito, ma non decisiva ai fini della declaratoria di inammissibilità.
primo comma nn. 3 e 4; art. 360-bis;
Le censure di merito sono state dichiarate assorbite dall’inammissibilità del ricorso tardivo; la Corte richiama anche la formulazione dei motivi così come articolati dal ricorrente.
art. 1 comma 5; art. 5 commi 1, 6, 7, 8, 9 e 10
La normativa previdenziale invocata dal ricorrente non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e non subisce la sospensione feriale dei termini processuali.
- La proposizione del ricorso oltre il termine perentorio comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, senza che la parte possa utilmente invocare la remissione in termini se non allega e dimostra un’impossibilità oggettiva di rispettare il termine.
- La declaratoria di inammissibilità per tardività preclude l’esame dei motivi di merito, anche quando essi investano norme previdenziali o censure costituzionali.
- Nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., se la decisione interviene in conformità alla proposta non accettata, può applicarsi la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle ordinarie spese di lite e al contributo unificato aggiuntivo.
- Le questioni di legittimità costituzionale formulate in modo generico e non specificamente parametrate possono essere dichiarate infondate o manifestamente infondate.
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