Cassazione Penale, Sentenza n. 10467/2024 del 13/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva rigettato l'istanza di riesame contro il provvedimento del G.I.P. che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati connessi allo spaccio di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990 e art. 73 DPR 309/1990 con riferimento all'art. 110 c.p.). Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale si era basato su un periodo di spaccio non contestato e su una sentenza definitiva inesistente; 2) violazione in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della misura, poiché non sarebbe stato spiegato perché gli arresti domiciliari sarebbero inidonei a impedire la reiterazione, considerando che il Tempera era già stato sottoposto ad arresti domiciliari e successivamente ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali per precedente condanna.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi concreti idonei a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47) per i reati in materia di stupefacenti, né abbia confutato adeguatamente la motivazione del Tribunale della libertà. La Corte ha inoltre osservato che gli arresti domiciliari precedentemente applicati erano legati a una pena determinata ex art. 444 c.p.p. e che l'affidamento in prova connesso a altra condanna non teneva conto della condotta associativa e della pluralità dei reati posti a fondamento del nuovo titolo cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Riferito come titolo di reato principale per cui è stata disposta la misura cautelare; fa sorgere la presunzione di esigenze cautelari quando ricorrano i presupposti dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Richiamato nel capo d'imputazione assieme all'art. 110 c.p.; contestazione di detenzione e spaccio di stupefacenti
Richiamato per la partecipazione a più reati (concorso di persone nel reato)
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Interpretato come fonte della doppia presunzione cautelare (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia carceraria) per reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990; la presunzione è relativa ma prevalente rispetto all'art. 274 e deve essere contrastata con elementi specifici e concreti dal difensore
Codice di procedura penale, art. 274
Richiamato come disciplina generale sulle esigenze cautelari; la Corte osserva che la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, prevale su tale disciplina generale
Codice di procedura penale, art. 275, comma 2-bis
Centrale nel valutare l'incompatibilità della custodia carceraria quando la misura era stata determinata dall'applicazione di una pena a termini dell'art. 444 c.p.p.; la Corte distingue i casi e valuta la rilevanza di precedenti misure alternative
Codice di procedura penale, art. 444
Richiamato in relazione a un provvedimento che aveva determinato l'applicazione degli arresti domiciliari in funzione di una pena concordata; la Corte rileva che tale misura pregressa non esclude automaticamente la custodia cautelare se ricorrono elementi associativi e pluralità di delitti
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso e per la regolamentazione delle conseguenze delle sentenze di inammissibilità
Massime di principio
- Per i reati di spaccio di stupefacenti disciplinati dall'art. 74 DPR 309/1990 opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia carceraria ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; il difensore deve fornire elementi specifici e concreti per superarla.
- La mera censura di errori materiali sulla durata temporale delle condotte contestate o la segnalazione di una sentenza definitiva inesistente non è sufficiente a disattivare la presunzione cautelare se non accompagnata da prove o elementi fattuali che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari.
- Precedenti misure alternative (arresti domiciliari, affidamento in prova) non escludono automaticamente l'adozione della custodia cautelare se il nuovo quadro indiziario evidenzia condotte associative o pluralità di delitti che rendono la misura carceraria proporzionata e necessaria.
- In sede di ricorso in cassazione contro decisioni cautelari, l'inammissibilità può essere dichiarata quando il ricorso non contrasta efficacemente la presunzione legale o non offre una critica motivata e fondata della decisione impugnata.
- In caso di inammissibilità senza assenza di colpa nella determinazione della causa, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (art. 616 cod. proc. pen.).
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