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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32560/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di due anni e mesi otto di reclusione e 6.000 euro di multa. La Corte di appello aveva confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva: a) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'unicità della condotta e della continuazione, sostenendo una diversa lettura dei dati relativi a due sequestri di sostanza stupefacente, eseguiti il 22 giugno 2024 e il 18 novembre 2024; b) vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; c) vizio di motivazione sulla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. per la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure riproducessero profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito, senza una specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, il ricorrente prospettava una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità e non indicava specifici travisamenti. I giudici di merito avevano logicamente valorizzato il notevole intervallo temporale tra i due sequestri e l'inverosimiglianza che l'intero quantitativo, superiore a un chilogrammo, fosse stato occultato in un'unica occasione; avevano inoltre osservato che anche la permanenza della detenzione successiva al primo sequestro avrebbe integrato un nuovo illecito. Quanto al secondo motivo, il diniego della pena sostitutiva era stato motivato sulla base dell'assenza di resipiscenza e dell'indifferenza dell'imputato all'effetto deterrente delle precedenti condanne, elementi ritenuti indicativi della probabile inosservanza delle prescrizioni e della non funzionalità della sostituzione rispetto alla rieducazione. Quanto al terzo motivo, la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale; pertanto non era necessaria una motivazione specifica e dettagliata sui singoli criteri dell'art. 133 c.p., in assenza di una pena prossima al massimo o comunque superiore alla media.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano in parte non deducibili in sede di legittimità perché diretti a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e, nel complesso, non confrontavano specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata. Ha ritenuto logica e congrua la motivazione della Corte di appello sulla pluralità delle condotte, corretta la motivazione del diniego della pena sostitutiva e sufficiente la motivazione sulla determinazione della pena. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    La condotta di detenzione della sostanza stupefacente è stata ricondotta alla fattispecie contestata; la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione dei giudici di merito sulla pluralità delle condotte.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di cui alla norma rilevano sia per la determinazione della pena sia, nel caso concreto, per la valutazione della sostituzione della pena detentiva. Una motivazione dettagliata sui singoli parametri è necessaria soprattutto quando la pena sia prossima al massimo edittale o superiore alla media.

  • art. 58 legge n. 689/1981

    Il giudizio sulla sostituzione della pena detentiva richiede la valutazione dei criteri dell'art. 133 c.p.; il diniego può essere motivato dalla prognosi di inosservanza delle prescrizioni e dalla non funzionalità della sostituzione alla rieducazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di causa di non colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria.

  • art. 606 c.p.p.

    Il giudizio di legittimità non consente una nuova autonoma valutazione delle prove né una rilettura alternativa dei fatti, salvo la deduzione specifica di vizi riconducibili ai limiti del sindacato della Corte.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti; il ricorrente deve indicare specifici travisamenti o vizi rilevanti secondo i limiti del giudizio di legittimità.
  • La detenzione di sostanza stupefacente protratta o rinnovata in un periodo successivo a un primo sequestro può integrare un nuovo illecito; la pluralità delle condotte può essere desunta anche dal significativo intervallo temporale tra i sequestri e dall'inverosimiglianza di un occultamento unitario.
  • Il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità è adeguatamente motivato quando il giudice, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., fondi la prognosi negativa sull'assenza di resipiscenza, sull'indifferenza alle precedenti condanne e sul rischio di inosservanza delle prescrizioni.
  • Quando la pena è irrogata in misura media o prossima al minimo edittale, è sufficiente una motivazione non illogica e coerente con i criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione analitica sui singoli parametri è richiesta soprattutto per pene prossime al massimo edittale o superiori alla media.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che l'inammissibilità sia dipesa da una causa non imputabile al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

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