Cassazione Penale, Sentenza n. 37367/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari (9/02/2024) che aveva: 1) dichiarato inammissibile la richiesta di revoca dell'ordine di esecuzione n. SIEP 2023/1313 emesso per l'esecuzione di pene concorrenti e 2) rigettato l'istanza di conversione della pena detentiva in detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 L. 689/1981 novellata dal d.lgs. 150/2022). Il ricorrente deduceva: (i) illegittimità dell'emissione dell'ordine di esecuzione da parte della Procura mentre era ancora pendente il termine/processo per la richiesta di pene sostitutive ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 150/2022 e, dunque, la necessità di revoca/sospensione dell'ordine; (ii) errata applicazione della disciplina delle cause ostative alla concessione della detenzione domiciliare, in quanto la circostanza aggravante di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. non costituirebbe ostativo alla misura sostitutiva prevista dall'art. 56 L. 689/1981.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (sull'inammissibilità della revoca dell'ordine di esecuzione): il pubblico ministero ha il dovere di emettere l'ordine di esecuzione senza ritardo e la pendenza del termine per proporre istanza di pene sostitutive (art. 95 d.lgs. 150/2022) non impedisce l'adozione dell'ordine di esecuzione; inoltre il cumulo delle pene rende esecutivo l'unico titolo di esecuzione. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la detenzione domiciliare sostitutiva prevista dall'art. 56 L. 689/1981, come novellata dal d.lgs. 150/2022, non prevede come ostativo il richiamo all'art. 47-ter ord. pen. e il riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 99, comma 4, cod. pen. non costituisce di per sé una causa soggettiva di esclusione (art. 58 L. 689/1981). Conseguenza: annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo esame della richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva, con indicazione che la circostanza aggravante va considerata solo ai fini delle determinazioni previste dall'art. 133 cod. pen.
Norme richiamate
art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
«Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio»
La Corte ha ritenuto che l'art. 95 agevola l'accesso al giudice dell'esecuzione per le pene sostitutive anche per procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs.; tuttavia la pendenza del termine previsto dall'art. 95 non impedisce al pubblico ministero di emettere l'ordine di esecuzione senza ritardo.
Impone al pubblico ministero l'obbligo di emettere l'ordine di esecuzione senza ritardo; tale obbligo non è sospeso dalla mera pendenza del termine per chiedere pene sostitutive.
Disciplina il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione per le istanze relative all'esecuzione delle pene; è il canale procedurale in cui il condannato può chiedere la sostituzione della pena e la sospensione dell'esecuzione.
art. 56 legge 24/11/1981 n. 689
Prevede la detenzione domiciliare sostitutiva; la Corte ha stabilito che tale norma, come novellata dal d.lgs. 150/2022, non subordina l'applicabilità della detenzione domiciliare all'esclusione prevista dall'art. 47-ter ord. pen.
art. 99, comma quarto, cod. pen.
La circostanza aggravante prevista non costituisce automaticamente una causa ostativa soggettiva ai fini dell'applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva; deve essere considerata, ove rilevante, ai soli fini delle determinazioni di cui all'art. 133 cod. pen.
La disposizione (anche nella versione richiamata dal giudice di merito) non è stata ritenuta applicabile come ostacolo automatico alla concessione della detenzione domiciliare prevista dall'art. 56 L. 689/1981; peraltro la Corte osserva che la previsione citata era stata già in parte soppressa dalla normativa del 2013.
La Corte ha chiarito che il riconoscimento di una circostanza aggravante (art. 99, comma 4) non rientra tra le cause soggettive di esclusione previste dall'art. 58 e quindi non impedisce automaticamente la proponibilità della domanda di pena sostitutiva.
artt. 71 ss., art. 80 e art. 76 cod. pen. (richiamati in tema di cumulo)
Il cumulo delle pene opera ai sensi delle norme sul concorso di pene; una volta effettuato il cumulo materiale le pene si considerano come unica per ogni effetto giuridico e sono esecutive nel loro complesso, salva la possibilità - in casi circoscritti - di scindere il rapporto esecutivo per consentire valutazioni su benefici penitenziari.
art. 94 T.U. stupefacenti
Norma che regola la sospensione del titolo relativo ai reati in materia di stupefacenti; nel caso è stato rilevato che su uno dei titoli in esecuzione era stato adottato provvedimento di sospensione ex art. 94, con ricorso per cassazione in corso.
Massime di principio
- Il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, ha l'obbligo di emettere l'ordine di esecuzione senza ritardo: la mera pendenza del termine per richiedere pene sostitutive ex art. 95 d.lgs. 150/2022 non sospende automaticamente l'adozione del provvedimento esecutivo.
- La presentazione dell'istanza di pena sostitutiva al giudice dell'esecuzione è percorribile anche se è già stato emesso un ordine di esecuzione per pene concorrenti; il giudice dell'esecuzione può valutare la richiesta e, se del caso, procedere alla scissione parziale o ad altre misure, nei limiti di legge.
- La circostanza aggravante (art. 99, comma 4, cod. pen.) non costituisce di per sé una causa soggettiva di esclusione dalle pene sostitutive previste dall'art. 56 L. 689/1981: il giudice deve valutare l'ammissibilità della misura alla luce della normativa sulle sostitutive e può considerare l'aggravante solo per le valutazioni disciplinate dall'art. 133 cod. pen.
- Quando un beneficio penitenziario risulta ostacolato dalla presenza di titoli esecutivi ostativi, è ammessa la possibilità, in sede di esecuzione, di sciogliere il cumulo o di compiere atti tali da consentire la valutazione separata dei singoli titoli, purché ciò si conforme alla disciplina sul cumulo e alla giurisprudenza di legittimità.
- In situazioni analoghe è importante rispettare i termini procedurali (es. presentazione dell'istanza entro 30 giorni dall'irrevocabilità, ove previsto) e proporre tempestivamente le istanze all'autorità competente (ufficio esecuzione della Procura e/o giudice dell'esecuzione) per non perdere la possibilità di ottenere la misura sostitutiva.
- Se la decisione del giudice dell'esecuzione si fonda su un'errata qualificazione normativa (es. individuazione di un ostativo inesistente), è possibile il ricorso per cassazione con possibilità di annullamento e rinvio per nuovo esame.
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