Cassazione Penale, Sentenza n. 1110/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Capello era stato condannato dal Tribunale di Torino a 2 anni di reclusione per corruzione propria (capo A) e frode nelle pubbliche forniture (capo B/Al), con l'accusa di aver corrotto, insieme ad altri (Capra Giancarla e Guzzi Francesco), un collaboratore amministrativo dell'Azienda Ospedaliera per ottenere e sottrarre confezioni del prodotto Bon Alive destinate alle sale operatorie. La società Medix Italia era stata condannata a una multa pecuniaria ai sensi del d.lgs. 231/2001. In cassazione Capello ha dedotto errata qualificazione giuridica (sosteneva che la corruzione fosse assorbita dalla frode nelle forniture); Medix ha dedotto l'illegittimità della pena affermando che si sarebbe dovuta applicare una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 231/2001 invece della multa inflitta. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Giovanni Capello nei limiti esposti, annullando senza rinvio la sentenza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, Sezione dei Giudici per le indagini preliminari. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse carente e ometta verifiche essenziali circa la riconducibilità del fatto al reato di corruzione (in particolare, non è stato chiarito se e in quale misura il pubblico agente Guzzi fosse qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, quali poteri autoritativi o certificativi esercitasse, quale fosse l'atto d'ufficio contrario ai doveri e il nesso con le condotte contestate). Per tali carenze la Corte ha annullato la sentenza; il ricorso della società Medix Italia è stato dichiarato assorbito e non è stato deciso nel merito.
Norme richiamate
art. 356 cod. pen. (frode nelle pubbliche forniture)
Il reato è stato contestato per le condotte consistenti nell'alterazione o nell'esecuzione fraudolenta dei contratti di fornitura; la decisione richiama la necessità di distinguere gli elementi costitutivi della frode rispetto alla corruzione per valutare l'eventuale concorso o assorbimento tra i reati.
reato di corruzione propria (normativa penale applicabile alla corruzione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio)
La Corte richiama che per la configurabilità della corruzione è essenziale la qualifica pubblicistica del soggetto corrotto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) e l'esercizio di funzioni pubbliche, e che tale qualificazione deve essere adeguatamente motivata (attività svolta, poteri autoritativi o certificativi, rapporto con l'ente).
La sentenza di merito aveva irrogato una sanzione pecuniaria alla società in base alla responsabilità amministrativa; la Corte acquista che la questione sul tipo di sanzione da applicare (multaper vs art.9) è stata assorbita e non decisa.
art. 9 d.lgs. 231/2001 (sanzione pecuniaria)
Rilevato in ricorso dalla difesa della società come norma rilevante ai fini della corretta determinazione della sanzione; la Corte non si pronuncia nel merito essendo il motivo assorbito.
art. 444 c.p.p., comma secondo (patteggiamento e obbligo di verifica del giudice)
Il giudice che omologa il patteggiamento deve verificare ex officio la correttezza della qualificazione giuridica del fatto con una motivazione non meramente formale; se ritiene la qualificazione errata, deve respingere la richiesta e procedere con il rito ordinario.
art. 448 c.p.p., comma 2-bis (limiti di impugnazione per cassazione dopo patteggiamento)
La possibilità di ricorrere per cassazione avverso sentenze su richiesta delle parti è limitata ai casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; la Corte ribadisce tuttavia che il giudice deve motivare adeguatamente la qualificazione adottata.
Massime di principio
- Il giudice che omologa un patteggiamento ha l'obbligo di verificare e motivare, anche sinteticamente, la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato; l'assenza di tale motivazione può portare all'annullamento della sentenza anche in sede di cassazione.
- Quando sono contestati congiuntamente corruzione e reati contro la pubblica amministrazione (es. frode nelle forniture), il giudice deve chiarire la qualifica pubblicistica del soggetto corrotto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), descrivendo l'attività concreta svolta, i poteri autoritativi o certificativi e il collegamento tra l'attività d'ufficio e le condotte contestate, per valutare eventuali profili di concorso o assorbimento tra i reati.
- La mera descrizione generica di condotte nella motivazione non è sufficiente: occorre esplicitare il nesso tra fatti concreti e elementi soggettivi del reato (es. la disponibilità di poteri pubblicistici e l'atto contrario ai doveri d'ufficio) per sostenere una imputazione per corruzione.
- Se la qualificazione del fatto è incerta o la motivazione è carente, la Corte di Cassazione non sostituisce la valutazione del merito ma annulla la sentenza e dispone l'ulteriore esame da parte del giudice competente, trasmettendo gli atti per le verifiche necessarie.
- In tema di responsabilità d'impresa ex d.lgs. 231/2001, la tipologia e la determinazione della sanzione devono essere affrontate con le corrette previsioni normative: se sollevata dalle parti, la questione può richiedere una decisione dettagliata o essere assorbita se connaturata ad altri profili procedurali.
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