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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39360/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il professionista ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro un'ordinanza della Cassazione che aveva accolto il ricorso dell'ente locale e cassato con rinvio le decisioni di merito favorevoli al professionista in una controversia sul compenso per un incarico di progettazione. La lite originaria riguardava un decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista, poi revocato in appello, e la successiva condanna dell'ente al pagamento di compensi e spese per l'incarico professionale. Nella precedente ordinanza di legittimità la Corte aveva ritenuto nullo il contratto per difetto di forma scritta ad substantiam, precisando che la delibera di Giunta aveva natura interna/autorizzatoria e non valeva come contratto. Con la revocazione il ricorrente ha dedotto errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Cassazione avrebbe erroneamente affermato che la Corte d'appello non si era pronunciata sulla nullità del contratto ma solo su una clausola della delibera municipale, mentre invece vi sarebbe stato giudicato interno sulla validità del contratto; ha inoltre sostenuto che, in rinvio, la Corte territoriale non potrebbe che confermare il giudicato sulla validità del contratto. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse estraneo al perimetro dell'errore revocatorio, perché in realtà contestava la ratio decidendi dell'ordinanza revocanda e non un mero errore percettivo su un fatto interno al giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo risultante dagli atti del giudizio di legittimità, non in una critica alla valutazione giuridica o alla ratio decidendi della precedente ordinanza. Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato un errore percettivo, ma ha solo contestato l'impostazione della decisione, che distingueva tra la validità del contratto professionale, ritenuta coperta da giudicato interno, e la delibera di Giunta contenente una clausola interna di condizionamento del compenso, la cui nullità non poteva essere dichiarata. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di revocazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa nei limiti dell'errore di fatto revocatorio; il ricorso è inammissibile quando mira in realtà a rimettere in discussione la ratio decidendi della precedente pronuncia.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio richiede un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, una emergente dalla decisione e una dagli atti, purché la decisione sia frutto di mera supposizione e non di valutazione.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Il giudicato interno sulla validità del contratto viene richiamato come preclusione formatasi per mancata impugnazione incidentale della relativa statuizione.

  • art. 1325 c.c.

    La delibera di Giunta è qualificata come atto interno autorizzatorio e non come elemento costitutivo di un accordo contrattuale tra le parti.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato nel precedente giudizio di legittimità per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità, ma la Corte distingue il contratto dalla clausola interna della delibera.

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    Richiamati nel precedente giudizio di legittimità come parametri della decisione che aveva esaminato il perimetro delle domande e delle eccezioni sollevate.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Individua il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso, con proposta di inammissibilità del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002, richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile solo per un errore di fatto meramente percettivo, interno al giudizio di legittimità, decisivo e autonomo rispetto alla valutazione giuridica compiuta dalla Corte.
  • Non integra errore revocatorio la censura che, sotto forma di deduzione di fatto, miri in realtà a contestare la ratio decidendi o la qualificazione giuridica dei fatti operata nella precedente pronuncia.
  • Nel rapporto con la pubblica amministrazione, la delibera interna autorizzatoria non coincide di per sé con il contratto, e la sua eventuale invalidità va tenuta distinta dalla validità del contratto eventualmente perfezionato tra le parti.
  • Il ricorso per revocazione avverso una sentenza di cassazione con rinvio è inammissibile quando l'asserito errore non incide direttamente sulla decisione di legittimità ma si traduce in una questione rimessa al giudice del rinvio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullità

Testo integrale

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