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Cassazione Civile, Ordinanza n. 2490/2019 del 29/01/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatrice)

La controversia

La società appaltatrice aveva ottenuto dal Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, un decreto ingiuntivo di Euro 13.426,00, oltre accessori e spese, per lavori edili eseguiti nell’immobile della committente: rifacimento della facciata e del piazzale e rivestimento dei gradini di una scala esterna. L’opponente aveva contestato l’ammissibilità del decreto, l’esecuzione dei lavori e la prova del credito; sosteneva inoltre che il debito fosse estinto mediante tre cambiali, due assegni, un bonifico e un ulteriore pagamento di Euro 1.600,00 per la vendita di legna, per complessivi Euro 17.388,00. Contestava anche la mancata pattuizione del corrispettivo e la mancata sottoscrizione di preventivo e consuntivo, e chiedeva in via riconvenzionale il completamento dei lavori. La società sosteneva invece che i pagamenti si riferissero a fatture diverse, relative a lavori per la sorella della committente o a una precedente fattura, e che non fosse stato pattuito il prezzo di Euro 1.600,00 per la legna. Il Tribunale respingeva opposizione e riconvenzionale, ritenendo non provata l’imputazione dei pagamenti al credito ingiunto e provata dalla società la loro riferibilità ad altri debiti. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 379/2017 depositata il 17 febbraio 2017, rigettava l’appello: riteneva infondata la censura sull’ammissibilità del decreto, accertata l’esecuzione dei lavori e confermata la prova del credito, reputava non specifici i motivi d’appello sulla domanda riconvenzionale e sulle spese. In cassazione la committente proponeva tre motivi: 1) violazione degli artt. 633, 634 e 115 c.p.c., sostenendo che, contestati an e quantum e negata la pattuizione del prezzo, la società dovesse provare l’accordo sul corrispettivo o i prezzi di mercato e che fatture ed estratto IVA non fossero sufficienti; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c., contestando la valutazione delle testimonianze e l’attribuzione dell’onere della prova; 3) insufficiente e contraddittoria motivazione, motivo collegato al secondo.

La decisione

La Cassazione rigetta il ricorso. Sul primo motivo precisa che la fattura può costituire prova scritta idonea per ottenere il decreto ingiuntivo, ma nel giudizio di opposizione non prova da sola l’esistenza o l’ammontare del credito: il giudice deve decidere sull’intera pretesa secondo le regole ordinarie della cognizione, potendo il creditore produrre anche nuove prove. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato, sulla base della documentazione, che i pagamenti invocati erano riferibili a fatture diverse e che la società aveva provato i lavori e il credito; la censura non scalfiva tale accertamento di fatto. Il secondo motivo è infondato: la libera valutazione delle prove consente al giudice di merito di attribuire valore preminente ad alcuni elementi e di non aderire ad altri, e il relativo apprezzamento, se logicamente e coerentemente motivato, non è riesaminabile in cassazione; la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il merito della valutazione probatoria. Il terzo motivo è inammissibile perché formulato secondo il testo previgente dell’art. 360, primo comma, n. 5, non applicabile ratione temporis. La ricorrente è condannata a rimborsare alla controricorrente Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. È dichiarato sussistente l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    Con l’opposizione a decreto, si instaura dunque un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (Cass. n. 16767/2014).

    L’opposizione apre un ordinario giudizio di cognizione sulla fondatezza della pretesa creditoria; non è limitata alla verifica ex post dei presupposti per l’emissione dell’ingiunzione.

  • art. 634 c.p.c.

    In primo luogo va ribadito che ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta, deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all’esistenza del diritto di credito azionato (Cass. n. 14980/2006).

    Ai fini monitori è sufficiente un documento attendibile circa l’esistenza del credito, anche se privo di efficacia probatoria assoluta; la fattura può quindi legittimare il decreto, senza costituire per ciò solo prova piena nel successivo giudizio di opposizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Peraltro, a conclusione del rigetto va precisato che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, che è posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., e che opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito – insindacabile in sede di legittimità – comporta che la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. n. 23940/2017).

    La libera valutazione delle prove è materia di apprezzamento di merito; la sua contestazione non integra, di per sé, una violazione processuale deducibile come tale in cassazione, ma deve essere proposta nei limiti del vizio motivazionale ammesso.

  • art. 116 c.p.c.

    Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), questa Corte ha avuto modo di ricordare più volte (da ultimo con sentenza n. 11176/2017) che il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente la rilevanza di altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.

    Salvo il caso delle prove legali, il giudice può valutare discrezionalmente gli elementi acquisiti, attribuire prevalenza ad alcuni e ritenere implicitamente non decisivi altri mezzi istruttori, purché l’apprezzamento risulti logicamente e coerentemente motivato.

  • art. 1193 c.c.

    Secondo il Tribunale, l’opponente-attrice non aveva dimostrato l’imputazione dei propri pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 1193 c.c., mentre la società-opposta aveva provato l’estraneità dei pagamenti all’importo oggetto del decreto.

    Nel caso concreto, l’imputazione dei pagamenti al credito azionato doveva essere dimostrata dalla debitrice opponente; la pronuncia non elabora ulteriori regole astratte sull’interpretazione dell’art. 1193 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è palesemente inammissibile, dal momento che, anche a sorvolare sul legame che la stessa ricorrente pone con il secondo motivo, di cui si è già rilevata l’infondatezza, il mezzo di gravame è stato proposto secondo la formulazione del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inapplicabile ratione temporis.

    Il motivo di cassazione relativo alla motivazione deve rispettare la formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, applicabile ratione temporis; l’utilizzo della versione previgente comporta l’inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – L. di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di rigetto di un ricorso proposto dopo la data indicata dalla disposizione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento monitorio la prova scritta richiesta per l’emissione del decreto può consistere in un documento attendibile circa l’esistenza del credito, pur privo di efficacia probatoria assoluta; la fattura dell’appaltatore può quindi essere sufficiente per la fase monitoria, ma non prova da sola l’esistenza o l’ammontare del credito nell’opposizione.
  • L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione sulla fondatezza complessiva della pretesa creditoria. In tale giudizio il creditore opposto può integrare le prove prodotte nella fase monitoria e il giudice valuta il credito secondo le regole ordinarie, senza limitarsi a verificare la legittimità originaria dell’ingiunzione.
  • La libera valutazione delle prove attribuisce al giudice di merito il potere di selezionare gli elementi ritenuti decisivi, attribuire loro prevalenza e disattendere implicitamente altri elementi o richieste istruttorie; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere impiegata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio: la censura deve individuare un effettivo vizio deducibile secondo il paradigma processuale applicabile, incluso quello motivazionale nei limiti vigenti ratione temporis.
  • Quando il debitore sostiene che pagamenti effettuati hanno estinto uno specifico credito, deve provare che essi siano imputabili proprio a quel debito; nel caso deciso, la documentazione di pagamenti riferibili a fatture diverse non dimostrava l’estinzione del credito ingiunto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoDecreto ingiuntivoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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