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Cassazione Civile, Ordinanza n. 2637/2019 del 30/01/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Per l’anno d’imposta 2004 l’Ufficio aveva accertato, sulla base degli studi di settore, maggiori ricavi per 75.038 euro, elevando i ricavi da 1.165.334 euro dichiarati a 1.240.372 euro, con recuperi ai fini IVA, IRPEF e IRAP in relazione alla gestione di due punti vendita farmaceutici nello stesso Comune. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza del 4 aprile 2012, depositata l’8 maggio 2012, aveva riformato quella decisione e dichiarato illegittimo l’avviso. La CTR aveva rilevato che lo scostamento era inferiore al 10% dei ricavi complessivi, che la contabilità era regolare e non contestata e che la forte stagionalità del punto vendita succursale poteva spiegare il ridotto volume d’affari. L’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: con il primo, violazione del D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies, sostenendo che la CTR aveva giudicato irrilevante lo scostamento inferiore al 10% senza rapportarlo alla fondatezza delle giustificazioni del contribuente; con il secondo, vizio di insufficiente motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., contestando che la CTR avesse attribuito rilievo alla stagionalità senza spiegare come essa giustificasse la discrasia, anche rispetto alle contestazioni sulla rotazione del magazzino e sul ricarico inferiore al minimo dello studio di settore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, conseguentemente, l’intero ricorso. Il primo è inammissibile perché la sentenza regionale è conforme alla giurisprudenza secondo cui gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e lo scostamento non è, da solo, prova legale della pretesa: la sua rilevanza va apprezzata alla luce del contraddittorio e dei fattori concreti della singola attività, non mediante soglie percentuali fisse né in base a una valutazione astratta della ragionevolezza delle giustificazioni. Il secondo è inammissibile perché la CTR aveva valutato comparativamente gli elementi fattuali addotti dal contribuente e l’Agenzia chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione del merito; inoltre, la censura sulla rotazione del magazzino era formulata genericamente e senza riferimenti autosufficienti. La Corte ha condannato l’Agenzia alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.600 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Questa Corte ha chiarito che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.

    Nell’accertamento analitico-induttivo basato sugli studi di settore, lo scostamento non determina di per sé la gravità, precisione e concordanza della presunzione: tali caratteri si consolidano all’esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies

    Pertanto, a rendere grave e quindi rilevante la percentuale di scostamento tra i ricavi dichiarati e i ricavi induttivamente accertati non è, come sostiene la ricorrente, la “ragionevolezza” o la “fondatezza” in astratto delle ragioni rese dal contribuente, sono invece i plurimi e concreti fattori della singola situazione economica illustrata, come nel caso di specie, dallo stesso contribuente in sede di contradditorio.

    La gravità dello scostamento va apprezzata in relazione ai fattori concreti della singola situazione economica emersi nel contraddittorio; non è determinata da soglie quantitative fisse né da una valutazione astratta delle giustificazioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

    Il vizio motivazionale ricorre soltanto in presenza dell’omesso o insufficiente esame di un punto decisivo o di un insanabile contrasto argomentativo che impedisca di ricostruire il percorso logico-giuridico; non consente alla Cassazione di riesaminare il merito della controversia.

Massime di principio

  • L’accertamento tributario standardizzato fondato su parametri o studi di settore si basa su presunzioni semplici: lo scostamento dai valori standard, considerato isolatamente, non è sufficiente a conferir loro gravità, precisione e concordanza; tale efficacia va valutata dopo il contraddittorio obbligatorio con il contribuente.
  • Nel contraddittorio relativo agli studi di settore il contribuente può provare, senza limitazioni di mezzi e contenuto, le condizioni che escludono l’applicabilità degli standard o le specificità della propria attività nel periodo considerato; l’Ufficio deve motivare l’applicabilità concreta dello standard prescelto e le ragioni per cui disattende le contestazioni.
  • La gravità dello scostamento tra ricavi dichiarati e accertati non dipende da soglie percentuali fisse, ma va determinata considerando i plurimi fattori concreti della situazione economica, del periodo, della storia commerciale del contribuente e del settore di operatività.
  • Il vizio motivazionale denunciato in cassazione non attribuisce alla Corte il potere di rivalutare il merito o le prove: il controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della motivazione, mentre la selezione e valutazione delle risultanze processuali compete al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
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