Cassazione Civile, Ordinanza n. 2748/2019 del 30/01/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario della sanzione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione contro un verbale della polizia municipale, che gli contestava la violazione dell’art. 148 C.d.S. per avere effettuato un sorpasso a velocità non adeguata in prossimità di un’intersezione. Il giudice di pace aveva respinto l’opposizione e il Tribunale di Modena, con sentenza n. 844/2017 depositata il 24 maggio 2017, aveva confermato tale decisione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 57, comma 2, lett. b), c.p.p. e dell’art. 5, comma 1, lett. a), e dell’art. 4, n. 1), della L. n. 65/1986, il ricorrente censurava il rigetto della contestazione secondo cui il verbale era illegittimo perché redatto dal comandante della polizia municipale fuori servizio e in abiti civili. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, denunciava la violazione o falsa applicazione degli artt. 2700 c.c., 148, comma 12, e 141, comma 1, C.d.S., contestando l’attribuzione di fede privilegiata a valutazioni dell’agente e la ricostruzione della dinamica dei fatti, ritenuta contraria alla logica e alla comune esperienza. Il Comune non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la tesi del Tribunale secondo cui gli appartenenti alla polizia municipale opererebbero su tutto il territorio nazionale e sarebbero sempre in servizio. Ha richiamato il principio per cui gli appartenenti alla polizia municipale hanno qualifica di agenti di polizia giudiziaria nel territorio dell’ente di appartenenza e soltanto quando sono effettivamente in servizio; possono quindi accertare violazioni amministrative, comprese quelle stradali, solo ricorrendo entrambe tali condizioni. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa al Tribunale di Modena, in persona di altro magistrato, per un nuovo esame conforme al principio enunciato e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Nel dispositivo, tuttavia, il rinvio è indicato al Tribunale di Roma, mentre nella motivazione è disposto al Tribunale di Modena.
Norme richiamate
Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell’art. 57 c.p.c., e della L. 3 luglio 1986 n. 65, art. 5, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.
La Corte richiama il principio secondo cui la qualifica di agente di polizia giudiziaria dell’appartenente alla polizia municipale è circoscritta al territorio dell’ente di appartenenza e al tempo in cui è effettivamente in servizio.
Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell’art. 57 c.p.c., e della L. 3 luglio 1986 n. 65, art. 5, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.
La polizia municipale può accertare violazioni amministrative, incluse quelle relative alla circolazione stradale, soltanto nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e quando gli agenti siano effettivamente in servizio.
La Corte dichiara fondato il primo motivo, riferito anche alla violazione della L. n. 65 del 1986, art. 4, n. 1), ma non espone un’autonoma interpretazione di tale disposizione.
La disposizione è indicata tra le norme dedotte con il primo motivo accolto, ma il testo non ne specifica un’autonoma interpretazione.
Massime di principio
- Gli appartenenti alla polizia municipale hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio dell’ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono effettivamente in servizio.
- Gli appartenenti alla polizia municipale possono accertare violazioni amministrative, comprese quelle relative alla circolazione stradale, solo se operano nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e sono effettivamente in servizio.
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