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Cassazione Civile, Ordinanza n. 2321/2019 del 28/01/2019

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia trae origine dall’avviso di accertamento relativo a imposte dirette e IVA per il 2009, fondato sull’applicazione di uno studio di settore. La Commissione tributaria provinciale di Novara aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza depositata il 15 febbraio 2017, aveva accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo dimostrata l’applicabilità in concreto dello studio di settore e non adeguatamente assolto dal contribuente l’onere della prova contraria. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il secondo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente. Con il primo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione di plurime disposizioni legislative, contestando la fondatezza delle pretese fiscali basate sullo studio di settore e la valutazione d’inadeguatezza delle prove contrarie offerte.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il secondo motivo: la motivazione della CTR, sebbene concisa, esponeva in modo percepibile le ragioni concernenti sia la prova dell’applicabilità dello studio di settore da parte dell’ente impositore, sia la prova contraria richiesta al contribuente, rispettando quindi il minimo costituzionale della motivazione. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la censura mirava a rimettere in discussione l’apprezzamento delle circostanze concrete e delle prove compiuto dal giudice di merito, senza prospettare un effettivo problema di interpretazione della norma; tale riesame è estraneo al giudizio di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese, liquidate in euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

    La sentenza è nulla per motivazione apparente quando le ragioni esposte non consentono di percepire il percorso decisorio e non possono essere integrate mediante congetture dell’interprete. Nel caso concreto la motivazione della CTR non presentava tale vizio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione e risultano dal testo della sentenza; non comprende la mera insufficienza motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione.

    La violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie astratta; la contestazione dell’accertamento della fattispecie concreta sulla base delle prove attiene invece alla valutazione di merito e non può essere veicolata come violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n.228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n.228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

    La disposizione è richiamata quale presupposto, per effetto del rigetto, dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente quando, pur graficamente presente, non rende percepibile il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice; non ricorre tale vizio per il solo fatto che la motivazione sia concisa, se consente di comprendere le ragioni della decisione.
  • Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sulla sua esistenza e che emergono dal testo della sentenza, restando escluso il mero difetto di sufficienza.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve investire l’interpretazione della fattispecie astratta prevista dalla norma; la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non consente di ottenere in cassazione un nuovo esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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