Cassazione Civile, Ordinanza n. 1036/2019 del 17/01/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatario)
La controversia
La Regione aveva locato da due proprietari, con contratto del 6 ottobre 1997, tre immobili e aveva consegnato in comodato alla sezione provinciale dell’associazione uno dei locali, senza determinazione di durata. Dopo aver chiesto e più volte intimato la restituzione, la Regione non poté riconsegnare ai proprietari, alla data concordata del 3 ottobre 2005, l’intero compendio: i locatori rifiutarono la restituzione dei soli due immobili liberi e la Regione continuò a pagare il canone per tutti e tre fino al 20 marzo 2006. Citata il 7 luglio 2006 insieme alla sezione regionale dell’associazione, quest’ultima eccepì di non avere stipulato alcun comodato e di possedere l’immobile da oltre trent’anni, invocando l’usucapione; la sezione regionale eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, poi dichiarato dal Tribunale. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 6 maggio 2014, condannò la sezione provinciale al rilascio e al risarcimento di Euro 100.120,40, comprensivi dei maggiori canoni sostenuti dalla Regione. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 28 settembre 2015, respinse l’appello. In Cassazione la ricorrente formulò cinque motivi: (1) lamentò che il processo fosse proseguito nella fase istruttoria anziché essere rimesso subito in decisione, nonostante una nota regionale del 4 novembre 2005 attestasse l’assenza di documentazione sui rapporti tra le parti, denunciando vizi processuali e motivazionali; (2) qualificò quella nota come confessione stragiudiziale e contestò l’ammissione della prova testimoniale sulla conclusione del comodato, richiamando anche i limiti di prova scritta dei contratti della pubblica amministrazione e criticando l’apprezzamento delle testimonianze; (3) contestò il mancato riconoscimento dell’usucapione, sostenendo che la deposizione della proprietaria e la documentazione provassero un possesso ultratrentennale; (4) denunciò ultrapetizione, assumendo che, a fronte della domanda di risoluzione del comodato, il giudice non potesse dichiararne la nullità; (5) contestò la quantificazione del danno sulla base dei canoni dell’intero compendio, sostenendo che dovesse considerarsi il solo valore locativo del locale occupato e chiedendo, in subordine, una consulenza tecnica.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: non sussiste un diritto delle parti alla fissazione immediata dell’udienza di precisazione delle conclusioni, perché la valutazione della maturità della causa spetta discrezionalmente al giudice di merito; la verifica della sufficienza della prova documentale o dell’irrilevanza delle prove richieste comporterebbe una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la nota regionale non costituiva confessione stragiudiziale proveniente dalla parte o da un suo rappresentante e, soprattutto, la Corte d’appello non aveva affermato la valida stipulazione del comodato, ma ne aveva riconosciuto la nullità per difetto della forma scritta richiesta per i contratti della pubblica amministrazione; la prova testimoniale non incideva quindi sulla ratio decidendi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dell’attendibilità dei testimoni, attività riservata al giudice di merito; la motivazione non presentava un’anomalia rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il quarto motivo, pur essendo centrale nella ricostruzione della decisione, è stato rigettato: dichiarare la nullità del comodato e ordinare la restituzione non violava l’art. 112 c.p.c., poiché il giudice aveva mantenuto il risultato pratico richiesto dalla Regione, ossia far cessare la disponibilità materiale dell’immobile in assenza di un titolo legittimante. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata precisa individuazione del vizio denunciato e delle basi giuridiche della contestazione; inoltre, la liquidazione equitativa del danno era stata motivata parametrandola agli esborsi complessivi causati dall’impossibilità di restituire solo una parte degli immobili locati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 5.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie del 15% e accessori di legge, nonché all’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 187 c.p.c.
Viene infatti in rilievo, nel caso di specie, un potere discrezionale del giudice, come si evince dalla scelta del legislatore – resa evidente dall’uso della congiunzione con valore ipotetico “se” – di far dipendere la rimessione della causa al collegio (o allo stesso giudice unico in funzione non più istruttoria, ma decisoria) da un apprezzamento relativo al fatto che essa sia “matura per la decisione”.
La rimessione della causa in decisione dipende dalla valutazione del giudice sulla sua maturità; le parti non hanno un diritto all’immediata fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), o perchè affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cas. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale: rilevano la motivazione apparente, l’irriducibile contraddittorietà o affermazioni inconciliabili, non la mera insufficienza.
art. 2725 c.c.
Essa, per vero, ha riconosciuto – a dispetto di quanto reputa il ricorrente – la “nullità del contratto di comodato”, giacchè “stipulato da una pubblica amministrazione non in forma scritta”, in ciò conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la “volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto “ad substantiam”, sicchè non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, nè rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2015, n. 22994, Rv. 637819-01).
La pronuncia richiama la necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti della pubblica amministrazione; non si può desumere la volontà negoziale da comportamenti concludenti o dal protrarsi nel tempo del rapporto.
R.D. 18 novembre 1929, n. 2440, art. 17
Essa, per vero, ha riconosciuto – a dispetto di quanto reputa il ricorrente – la “nullità del contratto di comodato”, giacchè “stipulato da una pubblica amministrazione non in forma scritta”, in ciò conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la “volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto “ad substantiam”, sicchè non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, nè rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2015, n. 22994, Rv. 637819-01).
La norma è applicata quale fondamento del requisito della forma scritta per i contratti degli enti pubblici; in difetto, il comodato è nullo e non può essere validamente costituito per facta concludentia.
art. 112 c.p.c.
Nel caso di specie, dunque, considerato che – come osserva efficacemente la stessa controricorrente nel proprio scritto defensionale – lo scopo avuto di mira dalla Regione Sardegna era quello di far cessare lo stato di materiale disponibilità dell’immobile oggetto di lite da parte dell’odierna ricorrente, previo accertamento dell’assenza di alcun titolo legittimante in capo ad essa (presupposto, questo, anche della domanda risarcitoria proposta), la Corte di Appello, sebbene sulla scorta di argomentazioni giuridiche differenti da quelle prospettate dall’attrice, non sembrerebbe aver “immutato” l’effetto giuridico al quale tendeva l’azione esercitata.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice, sulla base dei fatti dedotti, adotta una qualificazione giuridica diversa ma conserva l’effetto pratico richiesto dalla parte, senza alterare l’identificazione dell’azione.
art. 1226 c.c.
Non senza tacere, poi, del fatto che essendo stato il “quantum” del risarcimento determinato ai sensi dell’art. 1226 c.c., trova applicazione il principio secondo cui “l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito” (Cass. Sez. 1, sent. 15 marzo 2016, n. 5090, Rv. 639029-01).
La liquidazione equitativa del danno non è sindacabile in Cassazione se il giudice espone adeguatamente il percorso logico e valutativo che l’ha condotto alla quantificazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- La decisione sulla rimessione della causa in fase decisoria dipende dalla valutazione discrezionale del giudice circa la maturità della causa; le parti non hanno diritto all’immediata fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
- La critica in Cassazione alla valutazione delle prove, alla scelta delle risultanze ritenute attendibili o alla ricostruzione dei fatti non può essere veicolata come violazione di legge quando mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Per i contratti della pubblica amministrazione per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, la volontà negoziale non può desumersi da comportamenti concludenti né da un rapporto protratto nel tempo; il difetto della forma richiesta comporta la nullità del contratto.
- La rilevazione della nullità del contratto e la conseguente restituzione del bene non violano il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, pur mutando la qualificazione giuridica rispetto a quella proposta, il giudice mantiene l’effetto pratico perseguito dalla domanda e non altera l’identificazione dell’azione.
- La liquidazione equitativa del danno è sottratta al sindacato di legittimità quando la motivazione illustra adeguatamente il percorso logico e valutativo seguito per determinarne l’ammontare.
- Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non basta il mero difetto di sufficienza della motivazione: il controllo è limitato alle anomalie che la rendono apparente o irriducibilmente contraddittoria, o che contengono affermazioni inconciliabili.
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