Cassazione Civile, Ordinanza n. 05316/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza di un consorzio creditore per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società in liquidazione. Nel corso del procedimento di primo grado il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del procedimento ex art. 40 CCII, sulla base di una errata percezione del verbale di udienza, che risultava falsamente indicare la mancata comparizione delle parti a causa di un malfunzionamento informatico. Successivamente, a seguito di istanza del consorzio qualificata come correzione di errore materiale, il Tribunale aveva revocato l'estinzione e poi aperto la liquidazione giudiziale. La Corte d'Appello aveva confermato la revoca dell'estinzione e l'apertura della procedura, ritenendo provato lo stato di insolvenza anche sulla base dei mancati pagamenti e dei bilanci. Nel ricorso per cassazione la società debitrice ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 43 e 50 CCII, 288 e 742 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il decreto di estinzione non era revocabile nel modo seguito dal Tribunale, che il consorzio avrebbe dovuto proporre reclamo ex art. 51 CCII e non una semplice istanza di correzione di errore materiale, e che il Tribunale, una volta dichiarata l'estinzione, era privo di potestas iudicandi per riattivare il procedimento e pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 40 CCII e 2697 c.c. in tema di onere della prova dello stato di insolvenza, censurando la valutazione compiuta dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, e ha affermato che il decreto di estinzione, essendo provvedimento definitivo sostanzialmente equiparabile a sentenza, andava impugnato con reclamo alla Corte d'Appello; la semplice istanza di correzione del verbale non poteva sostituire il rimedio impugnatorio. Inoltre, il Tribunale, una volta pronunciata l'estinzione, si era spogliato della potestas iudicandi sulla domanda originaria e non poteva revocare il decreto ed aprire la liquidazione giudiziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, poiché, non essendo stato impugnato il decreto di estinzione nelle forme previste dall'art. 50 CCII, il procedimento non poteva proseguire.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello. Ha ritenuto che, dopo il decreto di estinzione non impugnato con reclamo ex art. 50 CCII, il procedimento fosse definitivamente chiuso e non potesse essere riattivato dal Tribunale né potesse seguire l'apertura della liquidazione giudiziale. Ha inoltre disposto la condanna del consorzio resistente alle spese del giudizio di legittimità e del giudizio di reclamo, compensando integralmente le spese del giudizio di liquidazione giudiziale.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso come norma del codice della crisi asseritamente violata insieme all'art. 50 CCII
è il rimedio impugnatorio previsto avverso il provvedimento definitivo di estinzione del procedimento; la Corte afferma che il decreto di estinzione andava impugnato con reclamo alla Corte d'appello
menzionato dalla ricorrente come rimedio che il consorzio non aveva proposto; il suo mancato esperimento conferma l'erroneità della sola istanza di correzione
richiamato perché il consorzio aveva presentato un'istanza di correzione di errore materiale del verbale, che la Corte ritiene non idonea a sostituire il reclamo
invocato dalla ricorrente per sostenere che la revocabilità dei provvedimenti camerali non era applicabile al caso di specie
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio processuale dedotto in cassazione
citato nel secondo motivo, dichiarato assorbito, in tema di insolvenza
norma richiamata per il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale e per la questione dell'estinzione del procedimento
richiamato nel secondo motivo in relazione all'onere della prova dello stato di insolvenza
base della cassazione senza rinvio, poiché il processo non poteva proseguire dopo l'estinzione non impugnata
Massime di principio
- Il decreto con cui il tribunale dichiara l'estinzione del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, quando definisce la controversia su una questione pregiudiziale, ha natura sostanzialmente decisoria ed è soggetto al rimedio del reclamo, non a una semplice istanza di correzione di errore materiale.
- L'istanza di correzione del verbale di udienza non può essere utilizzata per ottenere, in via surrettizia, la revoca di un provvedimento definitivo di estinzione del procedimento.
- Una volta pronunciata l'estinzione del procedimento, il tribunale si spoglia della potestas iudicandi sulla domanda originaria e non può riattivare il giudizio né pronunciare l'apertura della liquidazione giudiziale, salvo che il provvedimento di estinzione sia rimosso tramite il rimedio impugnatorio previsto.
- Se il provvedimento di estinzione non viene impugnato con il reclamo previsto dal codice della crisi, il processo resta definitivamente chiuso e ogni successiva decisione sul merito della domanda è preclusa.
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