Cassazione Civile, Ordinanza n. 28330/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
L'ente riscossore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. Nel merito della controversia originaria, la contribuente aveva ottenuto un accoglimento solo parziale del ricorso proposto contro un'intimazione di pagamento. Il giudice d'appello aveva ritenuto invalida la costituzione dell'ente perché il difensore era un avvocato del libero foro, assumendo che l'Agenzia non fosse legittimata a conferirgli procura e che fosse dunque priva di ius postulandi. Con l'unico motivo di ricorso l'ente ha denunciato la violazione delle norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sostenendo che essa può avvalersi anche di avvocati del libero foro senza necessità di specifiche formalità in tutti i casi non riservati in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, e comunque nei casi di indisponibilità di quest'ultima. La ricorrente ha richiamato la normativa di settore e la giurisprudenza delle Sezioni Unite che aveva già chiarito la portata dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193/2016 e dell'art. 4-nonies del d.l. n. 34/2019.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la CTR aveva errato nel dichiarare inammissibile l'appello dell'Agenzia per asserito difetto di ius postulandi del difensore appartenente al libero foro. Secondo la Cassazione, la disciplina applicabile consente all'Agenzia di avvalersi, a determinate condizioni, sia dell'Avvocatura dello Stato sia di avvocati del libero foro, senza necessità di ulteriori formalità quando la controversia non sia riservata alla difesa erariale in base alla convenzione, o quando vi sia indisponibilità dell'Avvocatura. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione di legge processuale dedotta come vizio della sentenza impugnata
il motivo di ricorso è stato proposto per denunciare un error in procedendo derivante dalla dichiarazione di inammissibilità dell'appello
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato unitamente alle altre norme sulla rappresentanza dell'ente
per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi la disciplina speciale richiamata dalla norma
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso
norma evocata dalla ricorrente nel quadro della disciplina processuale tributaria
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso
norma evocata dalla ricorrente nel quadro della disciplina processuale tributaria
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016
"L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato... Lo stesso ente può altresì avvalersi... di avvocati del libero foro..."
la Corte lo interpreta come norma che consente all'Agenzia di scegliere, secondo i casi, tra Avvocatura dello Stato, avvocati del libero foro e propri dipendenti delegati; la facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro non richiede formalità aggiuntive fuori dalle ipotesi riservate all'Avvocatura
art. 4-nonies, comma 1, d.l. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019
norma di interpretazione autentica
è letta come chiarimento ex tunc secondo cui la delibera motivata ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933 opera solo quando l'Agenzia intenda non avvalersi dell'Avvocatura nei giudizi a questa riservati su base convenzionale, non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
"apposita motivata delibera"
la delibera motivata è necessaria soltanto se la controversia è riservata convenzionalmente all'Avvocatura dello Stato e l'Agenzia decide di non avvalersene; non occorre negli altri casi
artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50/2016
richiamati dalla disciplina sul ricorso ad avvocati del libero foro
sono indicati come limiti e condizioni da rispettare nell'affidamento del patrocinio a legali esterni
art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016
richiamato nel testo dell'art. 1, comma 8
gli atti di carattere generale deliberati ai sensi di tale disposizione fissano i criteri per il ricorso agli avvocati del libero foro
procedimento in camera di consiglio non partecipata
norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in cassazione
principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.
la Corte richiama il principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite come precedente vincolante di orientamento
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
richiamato insieme alla convenzione con l'Avvocatura dello Stato
si applica solo nei casi in cui l'Agenzia, in controversie riservate convenzionalmente all'Avvocatura, scelga di non avvalersene
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere validamente rappresentata e difesa sia dall'Avvocatura dello Stato sia da avvocati del libero foro, secondo la disciplina legale e convenzionale applicabile al singolo giudizio.
- Quando una controversia rientra tra quelle riservate convenzionalmente all'Avvocatura dello Stato, il ricorso a un difensore diverso richiede la verifica dei presupposti previsti dalla disciplina speciale; fuori da tali ipotesi, non è necessaria una delibera motivata ad hoc.
- L'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio consente all'Agenzia di servirsi di un avvocato del libero foro senza che ciò determini, di per sé, difetto di ius postulandi.
- La validità della costituzione processuale dell'Agenzia non richiede, in cassazione, allegazioni o produzioni documentali ulteriori quando la scelta del difensore è coerente con il sistema normativo e con la convenzione applicabile.
- L'erronea affermazione del difetto di rappresentanza processuale dell'ente, fondata su un'interpretazione troppo restrittiva della disciplina del patrocinio, integra vizio censurabile e comporta la cassazione con rinvio.
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