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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06355/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Alcuni creditori, già titolari di un titolo giudiziale ottenuto nei confronti di una compagnia assicuratrice quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, avevano avviato un’espropriazione presso terzi per il pagamento di somme risarcitorie. La società esecutata aveva proposto opposizione sostenendo di avere già corrisposto integralmente il massimale di polizza e contestando che il titolo comprendesse anche somme dovute per mala gestio impropria e per interessi ultramassimale. L’opposizione era stata accolta in primo grado; in appello i creditori avevano ottenuto un accoglimento solo parziale, ma il giudice territoriale aveva negato che dal titolo giudiziale emergesse una statuizione espressa sugli interessi oltre massimale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, omesso esame di un fatto decisivo e erronea interpretazione del titolo esecutivo, sostenendo che la sentenza posta a base dell’esecuzione contenesse la condanna agli interessi oltre il massimale; dall’altro, violazione dell’art. 1224 c.c., contestando l’assunto della Corte d’appello secondo cui per riconoscere interessi e maggior danno da ritardo dell’assicuratore sarebbe necessaria una specifica statuizione del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva motivato in modo coerente sul fatto che nel titolo esecutivo non vi fosse una espressa statuizione di condanna per mala gestio impropria e che, comunque, il ricorso non rispettava gli oneri di specifica indicazione richiesti per censurare l’interpretazione del giudicato/titolo esecutivo, anche alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite del 2022. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, rilevando che, pur non essendo necessaria una domanda autonoma per ottenere interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c., occorre comunque una corrispondente espressa statuizione del giudice. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale aveva esaminato e motivato sul punto controverso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è stata esclusa perché la Corte d’appello ha applicato correttamente il principio secondo cui per gli interessi ultramassimale serve una corrispondente statuizione espressa.

  • art. 1224 c.c.

    Per ottenere interessi e maggior danno da ritardo non basta la sola allegazione del ritardo dell’assicuratore; occorre una espressa statuizione giudiziale che li riconosca.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato rilevante come titolo esecutivo può essere interpretato dal giudice nei limiti consentiti dal ricorso e dagli oneri di specifica allegazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente il precetto sostanziale asseritamente violato, a pena di inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve trascrivere e individuare con precisione la parte del provvedimento passata in giudicato e gli eventuali elementi extratestuali rilevanti per l’interpretazione.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come norma dell’opposizione all’esecuzione nel cui ambito si colloca la controversia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale ai sensi di tale norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all’esecuzione fondato su un titolo giudiziale, l’interpretazione del titolo può essere censurata in cassazione solo entro limiti rigorosi di specificità dell’impugnazione e di indicazione del contenuto rilevante della decisione passata in giudicato.
  • Quando si deduce la violazione del giudicato contenuto in un titolo esecutivo giudiziale, il ricorso per cassazione deve indicare specificamente sia il precetto sostanziale asseritamente violato sia la parte del provvedimento che lo contiene, oltre agli eventuali elementi extratestuali ritualmente acquisiti e rilevanti per l’interpretazione.
  • La condanna al pagamento di somme oltre il massimale assicurativo, per mala gestio impropria o per interessi e rivalutazione, non può presumersi: richiede una corrispondente espressa statuizione del giudice di merito.
  • Ai fini dell’art. 1224 c.c., la spettanza di interessi e maggior danno da ritardo non esonera dall’onere di rinvenire nel titolo una statuizione giudiziale che li riconosca in modo espresso.
  • L’interpretazione del titolo esecutivo giudiziale, se correttamente motivata dal giudice di merito e non adeguatamente censurata, è sottratta a riesame in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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