Cassazione Civile, Ordinanza n. 22724/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un’espropriazione immobiliare, il giudice dell’esecuzione aveva rinviato l’udienza e, nella motivazione dell’ordinanza, aveva ritenuto tardivi gli interventi spiegati da due creditori che rivendicavano crediti privilegiati e chiedevano di essere inseriti nel riparto. Gli interessati proposero opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendo che il provvedimento fosse lesivo perché conteneva una statuizione autonoma di inammissibilità dei loro interventi e che l’interesse ad agire dovesse valutarsi al momento della proposizione dell’opposizione, non alla successiva fase di riassunzione. Con il ricorso per cassazione dedussero, da un lato, la violazione della struttura unitaria del giudizio oppositivo e, dall’altro, l’erronea interpretazione dell’ordinanza, che a loro avviso non era un mero atto preparatorio ma un provvedimento decisorio idoneo a precludere la partecipazione alla distribuzione del ricavato.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l’ordinanza impugnata fosse un atto preparatorio, privo di contenuto precettivo e sostanzialmente interlocutorio, poiché si limitava a rinviare la procedura in attesa della definizione della liquidazione concorsuale dell’eredità. Le affermazioni sulla tardività degli interventi, inserite nella motivazione, sono state qualificate come obiter dicta e non come statuizioni vincolanti; la successiva approvazione del piano di riparto, che ha comunque incluso i creditori intervenuti, ha confermato la mancanza di un pregiudizio attuale o potenziale. Ne è derivato il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’opposizione agli atti esecutivi è esperibile solo contro atti del processo esecutivo che abbiano concreta incidenza o potenzialità lesiva; non contro atti preparatori o meramente interlocutori privi di pregiudizio per l’opponente.
È richiamato come riferimento al progetto di distribuzione e all’udienza di audizione nel procedimento esecutivo.
È richiamato in relazione alla distribuzione della massa attiva secondo lo stato di graduazione nella procedura di liquidazione concorsuale dell’eredità.
È richiamato solo come titolo del privilegio invocato dagli intervenienti.
L’interesse ad agire deve sussistere in concreto; manca se l’atto impugnato non produce un vulnus attuale o potenziale alla sfera giuridica dell’istante.
Richiamato nel motivo sul criterio di interpretazione del provvedimento giurisdizionale.
Richiamato nel motivo sul criterio di valutazione del provvedimento e del materiale processuale.
art. 12 preleggi
Richiamato nel motivo come canone ermeneutico per interpretare il provvedimento giurisdizionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro di legittimità invocato per violazione di legge.
Richiamato solo per il rito camerale della decisione in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’opposizione agli atti esecutivi è ammissibile solo se il provvedimento impugnato incide in modo attuale o almeno potenziale sulla sfera giuridica dell’opponente; un atto meramente preparatorio o interlocutorio, privo di effetti lesivi, non è impugnabile ex art. 617 c.p.c.
- Nel processo esecutivo il semplice rinvio dell’udienza, di regola, non è autonomamente impugnabile; lo diventa solo se assume carattere abnorme, incoerente con la funzione esecutiva o sostanzialmente sospensivo della procedura.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi non basta la presenza nella motivazione di valutazioni sfavorevoli: occorre una statuizione realmente precettiva o comunque idonea a produrre un pregiudizio concreto.
- La successiva adozione di un provvedimento che superi o disattenda le valutazioni contenute nel precedente atto conferma il carattere non vincolante di quelle valutazioni e può evidenziare che l’atto originario era privo di lesività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22459/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22461/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22462/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22468/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22475/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22480/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →