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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23185/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un avviso di presa in carico emesso dal concessionario della riscossione, deducendo che il presupposto avviso di accertamento esecutivo non le era mai stato notificato. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro un atto non autonomamente impugnabile. In appello, però, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado perché proposto in forma cartacea e non telematica, in violazione della disciplina sul processo tributario telematico. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato, e dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., sostenendo che la notifica cartacea del ricorso introduttivo non integrasse inesistenza ma mera nullità, sanata dalla costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione, che avevano svolto le proprie difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che la notificazione cartacea dell'atto introduttivo del giudizio tributario, eseguita dopo il 1° luglio 2019 in violazione dell'obbligo di utilizzo esclusivo delle modalità telematiche, non comporta inesistenza della notificazione ma nullità sanabile per raggiungimento dello scopo se il destinatario si costituisce tempestivamente in giudizio. Poiché nel caso concreto l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione si erano regolarmente costituiti, la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal giudice di merito è stata ritenuta erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché esamini nel merito le censure della contribuente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione cartacea dell'atto introduttivo eseguita dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di deposito/notifica telematica non integra inesistenza della notificazione, ma una nullità.
  • La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario si costituisce tempestivamente in giudizio, anche se solo per eccepire il vizio.
  • Il giudice di merito non può dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per il solo fatto che sia stato notificato in forma cartacea, se la controparte si è regolarmente costituita e il contraddittorio si è comunque instaurato.
  • La violazione delle regole sul formato telematico degli atti va distinta dalle ipotesi di inesistenza della notificazione: la qualificazione del vizio incide direttamente sulla possibilità di sanatoria e sull'ammissibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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