Cassazione Civile, Ordinanza n. 29808/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica su una società in nome collettivo operante nel commercio di autovetture, l'amministrazione contestò l'erronea applicazione del regime del margine e la mancata assoggettabilità di alcune operazioni al meccanismo dell'inversione contabile, con recupero di IVA e sanzioni. La società definì le contestazioni avvalendosi della procedura di definizione prevista dall'art. 15 della legge n. 289 del 2002 e fu poi cancellata dal registro delle imprese. Anni dopo, l'ufficio notificò ai soci della società estinta un avviso di accertamento per il medesimo anno d'imposta, sostenendo che, dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 17 luglio 2008, che aveva dichiarato incompatibili con il diritto comunitario gli artt. 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 in materia di IVA, dovesse ritenersi disapplicabile l'intera legge, con riemersione del potere di accertamento; l'ufficio fece inoltre valere il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penalmente rilevanti. I contribuenti impugnarono l'atto e in cassazione dedussero, con primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002, sostenendo che la pronuncia della CGUE non poteva estendersi alla definizione delle liti potenziali prevista da tale norma e non poteva giustificare la disapplicazione della disciplina già perfezionata; con secondo motivo, denunciarono la violazione dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 e del d.l. n. 138 del 2011 per l'erroneo riconoscimento del raddoppio/proroga dei termini di accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha affermato che la sentenza della CGUE relativa agli artt. 8 e 9 della legge n. 289 del 2002 non consente di disapplicare anche l'art. 15 della stessa legge, poiché quest'ultimo disciplina la definizione delle liti potenziali con funzione di riduzione del contenzioso e non comporta rinuncia dell'amministrazione all'accertamento dell'imposta. Ritenuta valida la definizione già perfezionata dalla società quando era in vita, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto il ricorso originario dei contribuenti e annullato l'avviso di accertamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina la definizione delle liti potenziali; non comporta rinuncia dell'amministrazione all'accertamento, ma composizione del contenzioso secondo una logica di riduzione delle liti, con conseguente non disapplicabilità in materia IVA per effetto della sentenza CGUE richiamata
richiamato in via analogica per evidenziare la comune ratio di riduzione del contenzioso e la non assimilabilità alle ipotesi di condono dichiarate incompatibili con il diritto UE
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
invocato dai ricorrenti nel secondo motivo in tema di raddoppio dei termini di accertamento; motivo assorbito
d.l. n. 138 del 2011, conv. in L. n. 148 del 2011
invocato dai ricorrenti nel secondo motivo con riferimento alla proroga/raddoppio dei termini; motivo assorbito
consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale che individua il vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione
richiamato solo per delimitare l'ambito della pronuncia CGUE, che ha inciso esclusivamente sulle ipotesi ivi previste
richiamato solo per delimitare l'ambito della pronuncia CGUE, che ha inciso esclusivamente sulle ipotesi ivi previste
Massime di principio
- La pronuncia della Corte di giustizia che dichiara incompatibili con il diritto dell'Unione alcune specifiche ipotesi di condono IVA non si estende automaticamente a diverse e autonome procedure di definizione agevolata previste dalla stessa legge nazionale, ove queste abbiano una ratio distinta.
- La definizione delle liti potenziali prevista dall'art. 15 della legge n. 289 del 2002 non equivale a rinuncia dell'amministrazione all'accertamento, ma a composizione agevolata di controversie già potenziali; perciò, una volta perfezionata, preclude la successiva riapertura dell'accertamento per il medesimo rapporto definito.
- Quando la questione di diritto è risolvibile sulla base degli atti e non richiede nuovi accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, annullando l'atto impositivo originario.
- Se viene riconosciuta la validità della definizione agevolata già perfezionata, vengono meno i presupposti per emettere un successivo avviso di accertamento sul medesimo debito d'imposta.
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