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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11177/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso del comune, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha respinto integralmente la domanda del professionista nei confronti del comune. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei due gradi di merito, mentre ha posto a carico del controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento richiesto da un professionista nei confronti di un comune per attività tecniche svolte in relazione alla sistemazione a parco attrezzato di un bosco e alla realizzazione di una casa soggiorno per anziani. Il professionista aveva ottenuto decreto ingiuntivo per somme asseritamente dovute a saldo. Il comune aveva proposto opposizione sostenendo che solo una parte delle attività era stata oggetto di una convenzione scritta valida, mentre le ulteriori attività erano state svolte sulla base di accordi non formalizzati per iscritto e quindi nulli. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e respinto la domanda; la corte d'appello aveva invece accolto in parte il gravame del professionista, ritenendo che alcune attività successive potessero ricondursi all'originario incarico scritto, mentre escludeva solo la direzione lavori per mancanza di convenzione scritta. Con il ricorso per cassazione il comune ha dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse deciso su una domanda di inadempimento formulata solo in appello; 2) violazione degli artt. 1418 c.c. e 16-17 r.d. n. 2440/1923, sostenendo che anche le attività ulteriori rispetto alla convenzione iniziale richiedevano un nuovo accordo scritto ad substantiam, con nullità di ogni patto non formalizzato; 3) violazione dell'art. 191 d.lgs. n. 267/2000, per difetto di valido impegno di spesa dell'ente locale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo e assorbiti gli altri.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato come parametro di censura per asserita proposizione in appello di una domanda nuova; il motivo è stato assorbito perché il ricorso è stato accolto sul diverso secondo motivo.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità degli accordi non stipulati in forma scritta con la pubblica amministrazione; la Corte ha confermato che il difetto della forma scritta ad substantiam comporta nullità del rapporto.

  • artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923

    Interpretati come norme che impongono la forma scritta per i contratti della pubblica amministrazione e anche per le loro modificazioni successive.

  • art. 191 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato dal ricorrente per evidenziare l'assenza di valido impegno di spesa; motivo assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 97 Cost.

    Utilizzato come fondamento costituzionale del requisito della forma scritta nei contratti della pubblica amministrazione, in funzione di buon andamento, imparzialità e controllo dell'azione amministrativa.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato per affermare che, in mancanza della forma scritta richiesta, manca in radice un valido accordo contrattuale.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito respingendo la domanda originaria.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • I contratti della pubblica amministrazione, anche quando l'ente agisce iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam; la mancanza della forma determina nullità e impedisce il sorgere di un valido vincolo contrattuale.
  • Il requisito della forma scritta si estende anche alle modifiche o integrazioni successive dell'incarico originario: l'ampliamento dell'oggetto del rapporto non può essere desunto da delibere interne o da atti ricognitivi, se manca una nuova convenzione scritta sottoscritta dalle parti.
  • Le deliberazioni dell'organo amministrativo non sono surrogatorie della stipula del contratto: hanno natura interna e non sanano un accordo nullo per difetto di forma.
  • Nei rapporti con la pubblica amministrazione, il compenso del professionista è esigibile solo nei limiti dell'incarico validamente formalizzato; per le prestazioni estranee a tale incarico non può essere riconosciuto alcun corrispettivo in assenza di valida convenzione scritta.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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