Cassazione Civile, Ordinanza n. 22516/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di un dipendente cessato dal rapporto di lavoro, il quale chiedeva la corresponsione dell'indennità aggiuntiva di anzianità prevista da una disposizione del regolamento del personale dell'ente. In primo grado la domanda era stata accolta, mentre la Corte d'appello, riformando la decisione, aveva ritenuto che l'emolumento regolamentare costituisse un trattamento aggiuntivo di fine rapporto, dunque un T.F.R. ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge, e perciò nullo perché in contrasto con la disciplina imperativa dell'art. 4, comma 11, della L. n. 297/1982. Nel ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione delle norme sulla disciplina del TFR e dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che il regolamento del personale dell'ente pubblico economico dovesse essere assimilato a un contratto collettivo e che l'indennità in questione avesse funzione autonoma e diversa dal TFR, mentre il richiamo a quest'ultimo sarebbe servito solo come parametro di calcolo. Con un secondo motivo, in via subordinata, ha denunciato la violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la corte territoriale posto le spese a suo carico senza compensarle, nonostante l'ente avesse riconosciuto per oltre vent'anni un trattamento economico ritenuto non dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'emolumento contenuto nell'art. 60 del regolamento interno come trattamento di fine rapporto aggiuntivo, in quanto collegato alla cessazione del rapporto e alla liquidazione finale, e quindi incompatibile con la disciplina imperativa dell'art. 2120 c.c. come modificato dalla L. n. 297/1982. Ha inoltre escluso che la statuizione sulle spese fosse censurabile in cassazione, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito, non emergendo alcuna violazione del principio di soccombenza o delle regole di liquidazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e alla corresponsione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, L. 29 maggio 1982, n. 297
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del trattamento di fine rapporto e ai limiti dell'autonomia regolamentare
art. 4, comma 11, L. 29 maggio 1982, n. 297
norma imperativa ritenuta ostativa alla previsione di un TFR aggiuntivo regolamentare, poiché tale disciplina ulteriore è stata considerata nulla
invocato come criterio ermeneutico per interpretare la clausola regolamentare
invocato come criterio ermeneutico per interpretare la clausola regolamentare
invocato come criterio ermeneutico per conservare efficacia alla disposizione regolamentare
art. 12, comma 3, L. n. 153 del 1969
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge
richiamato per contestare la mancata compensazione delle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge
richiamato per recepire per relationem la motivazione di precedenti conformi
considerato, come modificato dalla L. n. 297/1982, quale disciplina imperativa del TFR incompatibile con un trattamento aggiuntivo di fine rapporto
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La clausola di un regolamento del personale che, per struttura e collegamento funzionale con la cessazione del rapporto, attribuisca una somma parametrata al trattamento di fine rapporto deve essere interpretata in coerenza con la sua natura sostanziale, potendo integrare un TFR aggiuntivo anche se formalmente denominata in altro modo.
- L'autonomia regolamentare o contrattuale non può introdurre emolumenti di fine rapporto incompatibili con la disciplina imperativa dell'art. 2120 c.c. come modificato dalla L. n. 297/1982; la pattuizione contrastante è nulla.
- In sede di legittimità, la censura sulla regolamentazione delle spese è ammissibile solo se si deduce la violazione del principio di soccombenza o una liquidazione in contrasto con i criteri normativi; non è invece censurabile la valutazione discrezionale del giudice di merito circa l'eventuale compensazione totale o parziale.
- La contestazione di una statuizione sulle spese richiede una specifica indicazione delle voci ritenute erroneamente liquidate, al fine di consentire il controllo di legittimità senza ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22413/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22421/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22424/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22436/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22440/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22442/2024 del 08/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →