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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22516/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di un dipendente cessato dal rapporto di lavoro, il quale chiedeva la corresponsione dell'indennità aggiuntiva di anzianità prevista da una disposizione del regolamento del personale dell'ente. In primo grado la domanda era stata accolta, mentre la Corte d'appello, riformando la decisione, aveva ritenuto che l'emolumento regolamentare costituisse un trattamento aggiuntivo di fine rapporto, dunque un T.F.R. ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge, e perciò nullo perché in contrasto con la disciplina imperativa dell'art. 4, comma 11, della L. n. 297/1982. Nel ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione delle norme sulla disciplina del TFR e dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che il regolamento del personale dell'ente pubblico economico dovesse essere assimilato a un contratto collettivo e che l'indennità in questione avesse funzione autonoma e diversa dal TFR, mentre il richiamo a quest'ultimo sarebbe servito solo come parametro di calcolo. Con un secondo motivo, in via subordinata, ha denunciato la violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la corte territoriale posto le spese a suo carico senza compensarle, nonostante l'ente avesse riconosciuto per oltre vent'anni un trattamento economico ritenuto non dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'emolumento contenuto nell'art. 60 del regolamento interno come trattamento di fine rapporto aggiuntivo, in quanto collegato alla cessazione del rapporto e alla liquidazione finale, e quindi incompatibile con la disciplina imperativa dell'art. 2120 c.c. come modificato dalla L. n. 297/1982. Ha inoltre escluso che la statuizione sulle spese fosse censurabile in cassazione, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito, non emergendo alcuna violazione del principio di soccombenza o delle regole di liquidazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e alla corresponsione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La clausola di un regolamento del personale che, per struttura e collegamento funzionale con la cessazione del rapporto, attribuisca una somma parametrata al trattamento di fine rapporto deve essere interpretata in coerenza con la sua natura sostanziale, potendo integrare un TFR aggiuntivo anche se formalmente denominata in altro modo.
  • L'autonomia regolamentare o contrattuale non può introdurre emolumenti di fine rapporto incompatibili con la disciplina imperativa dell'art. 2120 c.c. come modificato dalla L. n. 297/1982; la pattuizione contrastante è nulla.
  • In sede di legittimità, la censura sulla regolamentazione delle spese è ammissibile solo se si deduce la violazione del principio di soccombenza o una liquidazione in contrasto con i criteri normativi; non è invece censurabile la valutazione discrezionale del giudice di merito circa l'eventuale compensazione totale o parziale.
  • La contestazione di una statuizione sulle spese richiede una specifica indicazione delle voci ritenute erroneamente liquidate, al fine di consentire il controllo di legittimità senza ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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