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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30766/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, proposta da una società privata accreditata, di ottenere il pagamento dei corrispettivi per prestazioni sanitarie rese negli anni 2007-2010 (radioterapia, medicina nucleare e radiologia diagnostica) nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale. Il tribunale aveva riconosciuto in parte il credito, condannando l'azienda sanitaria al pagamento di euro 212.756,68 oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002; la corte d'appello aveva confermato. In Cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle modalità di deposito e comunicazione dei documenti, sostenendo che la documentazione posta a fondamento della domanda fosse stata irritualmente prodotta e non comunicata; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, perché la corte territoriale avrebbe affermato da un lato che l'eccezione era stata sollevata e dall'altro che mancava una tempestiva contestazione; 3) violazione degli artt. 184 e 306 c.p.c., nonché degli artt. 111 Cost. e 1175 c.c., sostenendo che la dichiarazione dell'attrice di "rinunciare" agli interessi moratori dovesse essere qualificata come rinuncia agli atti del giudizio e non come mera limitazione della domanda; 4) falsa applicazione del d.lgs. n. 231/2002 e dell'art. 12 preleggi, contestando la qualificazione del rapporto tra azienda sanitaria e struttura privata come transazione commerciale e quindi l'applicazione degli interessi moratori commerciali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la documentazione era stata ritenuta ritualmente prodotta entro i termini dell'art. 183, comma 6, c.p.c., con attestazione di deposito del cancelliere non contestata con querela di falso; ha inoltre osservato che la censura sulla mancata comunicazione dei documenti era infondata, poiché l'obbligo di comunicazione ex art. 87 disp. att. c.p.c. riguarda documenti prodotti al di fuori della sequenza istruttoria ordinaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta contraddizione era irrilevante, essendo comunque regolare la produzione documentale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva censurato correttamente i criteri ermeneutici dell'atto processuale, limitandosi a proporre una diversa lettura della dichiarazione dell'attrice; la Corte ha quindi confermato la qualificazione della stessa come limitazione della domanda e non come rinuncia agli atti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 ai rapporti in questione. La ricorrente è stata condannata anche alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 83 comma 3 c.p.c.

    procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato

    richiamato solo per la rappresentanza processuale della ricorrente

  • art. 183 comma 6 c.p.c.

    i documenti sono ritenuti ritualmente prodotti se depositati nei termini istruttori assegnati dal giudice

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    la doglianza sulla mancanza delle annotazioni di cancelleria è infondata se il deposito risulta attestato dal cancelliere con atto pubblico

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    l'obbligo di comunicazione dei documenti alla controparte riguarda i documenti prodotti fuori dalla sequenza procedimentale prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c.

  • art. 111 Cost.

    invocato per il vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato per motivazione apparente/inesistente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla natura della rinuncia, ma senza successo

  • art. 306 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la mera limitazione della domanda non coincide con la rinuncia agli atti del giudizio

  • art. 1175 c.c.

    richiamato in relazione al comportamento processuale, senza incidenza decisiva

  • artt. 1362 ss. c.c.

    le censure sull'interpretazione degli atti processuali devono investire i canoni ermeneutici applicati dal giudice di merito

  • artt. 1, 2 lett. a), 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002

    richiamati per contestare l'applicazione degli interessi moratori commerciali, ma la decisione impugnata è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità

  • art. 12 preleggi

    invocato per l'interpretazione del d.lgs. n. 231/2002, senza esito favorevole

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    la censura è inammissibile se non trascrive specificamente l'atto su cui si fonda, limitandosi al rinvio ad allegati

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto

Massime di principio

  • La produzione documentale è rituale quando risulti effettuata nei termini istruttori assegnati e sia attestata dal cancelliere; una mera allegazione di irregolarità non può superare l'efficacia probatoria dell'attestazione contenuta in un atto pubblico, salvo querela di falso.
  • La censura sulla violazione delle formalità di deposito e comunicazione dei documenti deve confrontarsi con la sequenza processuale concreta: l'obbligo di comunicazione ex art. 87 disp. att. c.p.c. opera per documenti prodotti fuori dal meccanismo ordinario di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
  • La contestazione della qualificazione data dal giudice di merito a un atto processuale non è ammissibile se si risolve in una diversa lettura del suo contenuto; il ricorrente deve dedurre la violazione dei canoni ermeneutici pertinenti e indicare specificamente il testo dell'atto e le argomentazioni in contrasto con tali canoni.
  • La mera limitazione o riduzione del petitum non coincide, di regola, con la rinuncia agli atti del giudizio: per configurare la rinuncia processuale occorre il relativo regime formale, incluso, quando previsto, l'accettazione della controparte.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è inammissibile quando la doglianza mira soltanto a sostituire una ricostruzione fattuale o interpretativa a quella operata dal giudice di merito, senza denunciare un effettivo vizio di motivazione o la violazione dei criteri legali applicabili.
  • In tema di interessi moratori sui crediti per prestazioni rese in favore di una struttura sanitaria pubblica, la soluzione conforme all'orientamento della Corte può portare all'applicazione del d.lgs. n. 231/2002 quando il rapporto sia qualificabile nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniRisarcimento e indennizzoInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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