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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22772/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società, nei cui confronti era già pendente un ricorso per la dichiarazione di fallimento depositato prima del 15 luglio 2022 dal pubblico ministero e successivamente altri ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale proposti da creditori, aveva depositato dopo tale data una domanda di concordato con riserva ex artt. 40-44 c.c.i.i., chiedendo la priorità di esame rispetto alle domande concorsuali pendenti. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato e contestualmente il fallimento; la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la domanda fosse tardiva perché proposta quando era già pendente un procedimento per la liquidazione giudiziale e dopo la prima udienza. In cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 390 e 40, comma 10, c.c.i.i., dell’art. 161, comma 6, l.fall. e dell’art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che, per effetto della disciplina intertemporale, la domanda dovesse essere assoggettata alla legge fallimentare, la quale non prevede una decadenza per il concordato in bianco e consente il deposito fino alla sentenza dichiarativa di fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta nel dispositivo la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato prenotativo, ma ha corretto la motivazione: la domanda proposta dopo il 15 luglio 2022 era comunque disciplinata dalla legge fallimentare perché il ricorso per fallimento era stato depositato prima dell’entrata in vigore del codice della crisi. Pertanto, le domande successivamente proposte dal debitore per regolare la medesima crisi, anche se formulate con il modello del c.c.i.i., restavano attratte alla disciplina transitoria della legge fallimentare. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese e ha dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.c.i.i.

    i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati prima del 15 luglio 2022 sono definiti secondo la legge fallimentare; anche la procedura conseguente al loro esito è regolata dalla medesima disciplina transitoria

  • art. 40, comma 10, c.c.i.i.

    la regola sulla proposizione della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi nel medesimo procedimento opera solo quando pende un procedimento per la liquidazione giudiziale disciplinato dal c.c.i.i.; non è applicabile se il procedimento resta soggetto alla legge fallimentare per effetto dell’art. 390 c.c.i.i.

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    nel ragionamento della ricorrente era la norma che avrebbe dovuto regolare il concordato in bianco; la Corte, tuttavia, ha chiarito che nel caso concreto la domanda successiva al 15 luglio 2022 era comunque attratta alla disciplina fallimentare per la pendenza del ricorso prefallimentare anteriore

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione della disciplina previgente in base al criterio intertemporale

  • art. 384, ult. comma, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata senza cassazione quando il dispositivo è conforme a diritto

  • art. 7 l.fall.

    norma del procedimento per la dichiarazione di fallimento applicabile ai ricorsi depositati prima del 15 luglio 2022

  • art. 15 l.fall.

    disciplina l’istruttoria prefallimentare cui si applica la legge fallimentare per i ricorsi anteriori al 15 luglio 2022

  • art. 16 l.fall.

    base normativa della sentenza dichiarativa di fallimento emessa all’esito del procedimento regolato dalla legge fallimentare

  • artt. 160 ss. l.fall.

    la domanda di concordato preventivo, anche con riserva, proposta nel corso del procedimento fallimentare anteriore al 15 luglio 2022 resta disciplinata da tali norme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto

  • art. 273 c.p.c.

    richiamato per la riunione di domande tra loro connesse o in rapporto di continenza

  • artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall.

    indicano gli eventi che segnano l’esito della procedura di concordato e che devono precedere, di regola, la decisione sulla domanda di fallimento

  • art. 1 l.fall.

    presupposto soggettivo della dichiarazione di fallimento nel regime previgente

  • art. 5 l.fall.

    presupposto oggettivo dell’insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento

  • art. 6 l.fall.

    norma richiamata per il ricorso volto all’apertura del fallimento

  • art. 44 c.c.i.i.

    norma utilizzata dalla debitore per presentare la domanda di concordato con riserva e richiedere un termine per il deposito della proposta definitiva

Massime di principio

  • Il ricorso per la dichiarazione di fallimento depositato prima del 15 luglio 2022 continua a essere disciplinato dalla legge fallimentare anche rispetto alle domande del debitore successivamente proposte per regolare la medesima crisi, se tali domande sono funzionalmente collegate al procedimento prefallimentare già pendente.
  • La domanda di concordato preventivo proposta dal debitore nel corso di un procedimento prefallimentare anteriormente instaurato è attratta alla disciplina della legge fallimentare, anche se materialmente presentata dopo l’entrata in vigore del codice della crisi, quando il procedimento principale resti assoggettato al regime transitorio dell’art. 390 c.c.i.i.
  • In presenza di più iniziative volte alla regolazione della stessa insolvenza, il giudice deve assicurare il coordinamento tra le domande, ma la regola intertemporale applicabile dipende dalla data di deposito del ricorso originario per la dichiarazione di fallimento.
  • La correzione della motivazione è possibile senza cassazione quando il dispositivo della sentenza impugnata è comunque conforme a diritto.
  • Nel regime della legge fallimentare, la pendenza di una domanda di concordato impedisce la dichiarazione di fallimento sino all’esito negativo della procedura di concordato, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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